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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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3. l’attrezzatura turistica esistente e quella prevista nell’ambito dell’offerta programmata,
4. il finanziamento previsto,
5. il risultato economico previsto,
6. la copertura dei costi per la manutenzione e l’ammortamento degli edifici, degli impianti e dei veicoli;
c. assenza di situazioni di concorrenza svantaggiose per l’economia pubblica,indicazioni su:
1. la qualità dell’utilizzo dell’offerta di trasporto esistente nella regione,
2. un eventuale notevole peggioramento dell’offerta di trasporto esistente imputabile alla nuova offerta.
4Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 20 Domanda
1Assieme alla domanda di concessione il richiedente deve presentare all’UFT la domanda di approvazione dei piani.
2Con la domanda per il primo rilascio della concessione occorre presentare:
a. una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento e un piano di finanziamento corredato delle relative prove;
b. un piano economico;
c. i rapporti d’esercizio degli ultimi cinque anni;
d. altri documenti necessari per valutare se le condizioni per il rilascio della concessione sono soddisfatte.
3L’UFT stabilisce nel caso singolo i documenti da presentare secondo il capoverso 2 lettera d.
4Determina nel caso singolo in quanti esemplari cartacei va presentata la domanda e in che misura questa va inoltrata in forma elettronica.
5Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 11 capoversi 3 e 5.
Art. 20a Consultazione
I Cantoni e le cerchie interessate vengono consultati nell’ambito della procedura di approvazione dei piani.
Art. 20b Durata
1La concessione è rilasciata o rinnovata per 25 anni.
2Può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore, in particolare se l’impresa di trasporto lo richiede