Progetto

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Art. 36 Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell’autorizzazione

d’esercizio

1Se il gestore prevede di trasformare o modificare l’impianto a fune o di modificare in modo sostanziale l’esercizio, è dapprima tenuto a presentare una domanda all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.

2L’autorità competente comunica al richiedente la procedura da seguire e la documentazione da presentare.

3Se trasformazioni o modifiche dell’impianto o modifiche sostanziali dell’esercizio non sono contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione d’esercizio esistente, occorre rinnovare o chiedere una nuova approvazione dei piani oppure rinnovare o chiedere una nuova autorizzazione d’esercizio.

Art. 37 cpv. 2

2A titolo di prova va presentata una dichiarazione di conformità del fabbricante e, se necessario, un attestato di conformità valido oppure un rapporto di perizia valido che attestano in modo verificabile che si tratta di un componente dello stesso tipo.

Art. 38 Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio

1L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione verifica in funzione dei rischi se, sulla base della documentazione presentata conformemente all’articolo 56 o delle conoscenze acquisite conformemente all’articolo 59, sussistono indizi concreti di un’infrazione all’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18 della legge sugli impianti a fune. In questa sede non si procede a una verifica materiale della documentazione o dell’impianto.

2Rinnova l’autorizzazione d’esercizio se non sussistono infrazioni all’obbligo di diligenza o motivi di revoca.

3L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata fino alla scadenza della concessione sempreché il titolare non avanzi altre richieste o i risultati della sorveglianza della sicurezza non impongano una durata inferiore.

Art. 40 titolo e cpv. 3 Fine dell’autorizzazione

3L’autorizzazione si estingue:

a. alla sua scadenza;

b. alla sua soppressione;

c. alla sua revoca;

d. tre anni dopo la sospensione dell’esercizio regolare e professionale.