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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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d. alla sua revoca;
e. tre anni dopo l’estinzione dell’autorizzazione d’esercizio.
Art. 25 Consultazione dei Cantoni
1Prima del rinnovo, della modifica, del trasferimento, del ritiro o della revoca di una concessione i Cantoni coinvolti devono essere consultati.
2La consultazione dei Comuni compete ai Cantoni.
Art. 25a Designazione ufficiale
1L’UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali dell’impresa d’intesa con quest’ultima.
2La designazione ufficiale e le iniziali dell’impresa sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.
Art. 26 cpv. 2 lett. b
2A tal fine:
b. prova che l’impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato conformemente alle disposizioni (art. 30);
Art. 29 cpv. 2 e 3
2Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera b vanno considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.
3Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente:
a. per la parte dell’impianto trasformata o modificata;
b. se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell’impianto o sull’esercizio.
Art. 30 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1bis
1Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l’impianto a fune nella sua interezza:
1bisLa dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori.
Art. 31
Abrogato