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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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d. alla sua revoca;

e. tre anni dopo l’estinzione dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 25 Consultazione dei Cantoni

1Prima del rinnovo, della modifica, del trasferimento, del ritiro o della revoca di una concessione i Cantoni coinvolti devono essere consultati.

2La consultazione dei Comuni compete ai Cantoni.

Art. 25a Designazione ufficiale

1L’UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali dell’impresa d’intesa con quest’ultima.

2La designazione ufficiale e le iniziali dell’impresa sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Art. 26 cpv. 2 lett. b

2A tal fine:

b. prova che l’impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato conformemente alle disposizioni (art. 30);

Art. 29 cpv. 2 e 3

2Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera b vanno considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.

3Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente:

a. per la parte dell’impianto trasformata o modificata;

b. se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell’impianto o sull’esercizio.

Art. 30 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1bis

1Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l’impianto a fune nella sua interezza:

1bisLa dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori.

Art. 31

Abrogato