Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 18 pagine

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Per quel che concerne le condizioni particolari di attribuzione (art. 56), il Cantone OW è favorevole all'esigenza secondo cui i richiedenti dovranno essere in grado di dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Oltre ad altri commenti, Th. Schneider ritiene che si possa legittimamente considerare che esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l'uso previsto del nome di dominio se il richiedente è già titolare dello stesso nome di dominio «.ch». Dal canto suo, AROPI sottolinea che l'esigenza di un tale rapporto oggettivo permetta ai titolari di segni distintivi di trovarsi avvantaggiati rispetto a quanto avviene per il dominio «.ch». Mentre SWITCH e Switchplus ritengono che l'articolo 56 lasci ancora in sospeso alcune questioni e le condizioni particolari di attribuzione debbano essere ridotte al minimo necessario, TCS auspica che il gestore del registro disponga di un maggior margine di manovra nella valutazione dei diritti di utilizzo, così da ridurre i conflitti e le controversie in tale ambito. Secondo Promarca, il gestore del registro dovrebbe innanzitutto tener conto dei marchi registrati in Svizzera quando esamina sommariamente se la denominazione scelta viola i diritti legati a un segno distintivo di terzi.

AROPI e TCS approvano la procedura di attribuzione privilegiata (art. 57) per i marchi svizzeri e gli altri diritti legati a segni distintivi protetti dalla legislazione svizzera. Promarca si oppone al fatto che questo privilegio sia previsto anche per i marchi registrati nella Trademark Clearing House, senza assicurare che questi marchi siano protetti in Svizzera e abbiano un legame sufficiente con la Svizzera. Th. Schneider sostiene che, a tal proposito, esista un conflitto di norme con l'articolo 56 e l'esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Secondo FH sarebbe necessario precisare che le condizioni di eleggibilità dell'articolo 56 e quelle di fondo dell'articolo 60 si applicano cumulativamente. Mentre Th. Schneider propone di prevedere un'attribuzione privilegiata anche per i nomi di dominio «.ch» identici, Registrar Alliance si mostra critico rispetto al privilegio accordato ad alcune categorie di denominazioni, poiché in contrasto con il principio del «primo arrivato, primo servito», e preferirebbe l'introduzione di un periodo «sunrise» generale. L'Unione delle città svizzere rammenta che le denominazioni riservate secondo l'articolo 29, in particolare i nomi di Cantoni e Comuni svizzeri, dovrebbero essere attribuite soltanto alle persone per cui è stata prevista la riservazione. Dal canto loro,

GastroSuisse e usam affermano che le imprese, in particolare le PMI, sono penalizzate rispetto agli enti pubblici e ad altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico, e propongono di estendere l'attribuzione privilegiata a quelle imprese con sede e imposizione fiscale in Svizzera.

Mentre GastroSuisse non reputa giustificato il fatto di stabilire un ordine delle priorità per le categorie di persone che possono beneficiare di un'apertura graduale dell'eleggibilità all'attribuzione di un nome di dominio (art. 58), secondo Th. Schneider sarebbe necessario precisare che possono essere registrati soltanto i nomi di dominio che corrispondono al nome o alla ragione sociale di queste persone.

FH e Th. Schneider ritengono che l'articolo 59 (mandato di nominazione) debba essere formulato in modo più preciso. Secondo Switchplus, il progetto di un mandato di nominazione non è realizzabile e dovrebbe essere sostituito da una vendita all'asta delle denominazioni a carattere generico contemplate da questa disposizione.

Mentre Switchplus ritiene che il processo di attribuzione previsto (art. 60) debba essere sostituito da quello adottato oggi per i nomi di dominio «.ch», AROPI apprezza le maggiori garanzie offerte dalla pubblicazione di qualsiasi domanda di registrazione e dalla possibilità fornita ad altri richiedenti di manifestarsi e a qualsiasi persona di presentare commenti entro un termine di trenta giorni. AROPI propone, tuttavia, al posto della vendita all'asta prevista se i richiedenti possiedono diritti legati a segni distintivi concorrenti, di attribuire il nome di dominio in questione al titolare del diritto anteriore. FH sostiene inoltre che l'anteriorità del diritto possa costituire un criterio di attribuzione oggettivo e che, in tal caso, sia dunque necessario precisare che il nome di dominio debba corrispondere esattamente al segno distintivo in questione. Si chiede inoltre se, per i nomi di dominio di pura fantasia, non sia sufficiente permettere alle autorità o ai terzi lesi di intervenire a posteriori in caso di abuso. Il Cantone OW ritiene che anche la Confederazione e altri enti pubblici debbano avere la possibilità di opporsi a una domanda di registrazione di un nome di dominio. Secondo SWITCH occorre chiarire quali siano i diritti che, dopo il processo di attribuzione, possiedono le persone che presentano commenti pubblici ri-

15/18 Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati dalla revisione delle ordinanze relative alla LTC (OST, OIP, ORAT, ODIn)