Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 18 pagine
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METANET auspicherebbe inoltre una regolamentazione più precisa del principio di indipendenza tra la funzione di gestore del registro e quella di centro di registrazione, e ritiene che sia le relazioni tra il gestore del registro e i centri di registrazione, sia quelle tra questi ultimi e i titolari dei nomi di dominio debbano essere disciplinate dal diritto privato.
3.3.2 Gestore del registro (art. 10–18)
In linea generale, diversi partecipanti (Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, META-NET, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, simsa, SWICO, Swisscom, Webland) reputano che alcune esigenze imposte al gestore del registro, segnatamente in materia di personale, strumenti e software, non siano necessarie e che convenga rinunciare a fissare norme specifiche per i centri di registrazione e i titolari dei nomi di dominio. Sarebbe sufficiente impartire al gestore del registro delle direttive sulle esigenze che dovrà imporre ai centri di registrazione e ai titolari. Allo stesso modo, sul piano tecnico, non serve che il gestore del registro metta a disposizione dei centri di registrazione un sistema di registrazione dei nomi di dominio, ma sarà sufficiente un'interfaccia tra il gestore del registro e i centri di registrazione.
Nel caso specifico dell'articolo 10, le critiche riguardano in particolare il capoverso 1 lettera g. Secon-
do Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks,
NetZone, Registrar Alliance, simsa, SWICO, Swisscom e Webland, la lotta contro la cibercriminalità non dovrebbe rientrare nei compiti del gestore del registro sottoposti alla vigilanza dell'UFCOM.
Analogamente all'articolo 11, l'articolo 10 è stato oggetto di altri commenti da parte di SWITCH e Registrar Alliance. Quest'ultimo propone in particolare di istituire presso il gestore del registro un organismo di gouvernance che rappresenti i centri di registrazione. A livello di utenti, un comitato consultivo analogo a quello previsto per il dominio «.swiss» (cfr. art. 52) dovrebbe essere istituito anche per il dominio «.ch».
Registrar Alliance fa presente che, sebbene i dati riportati nel giornale delle attività del gestore del registro dovrebbero essere conservati soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari, alcune informazioni possono rivestire ancora una certa importanza anche dopo la decorrenza del termine di conservazione di dieci anni previsto dall'articolo 12 capoverso 2. Occorrerebbe inoltre regolamentare la questione relativa alla trasmissione dei dati all'Archivio federale. A tal proposito, AROPI propone che il giornale delle attività di un nome di dominio possa essere consultabile, su richiesta, in qualsiasi momento.
Registrar Alliance e SWITCH ritengono che sia necessario precisare le disposizioni relative ai contratti di deposito dei dati che il registro può essere tenuto a concludere con un mandatario indipendente (art. 13).
Poiché manca una base legale sufficiente, Registrar Alliance propone l'abrogazione dell'articolo 14 relativo al trattamento di dati personali da parte del gestore del registro.
Numerosi partecipanti (Cantone ZG, AROPI, Digitale Gesellschaft, FH, FRC, Registrar Alliance, Th. Schneider, SKS, SWITCH, TCS) si esprimono in merito all'articolo 15 (dati messi a disposizione del pubblico). Raccoglie consensi, in particolare, la disposizione ai sensi della quale la data della prima attribuzione del nome di dominio debba figurare nella banca dati pubblica.
Mentre SWITCH ritiene che l'articolo 16 capoverso 2 relativo ai servizi per la composizione delle controversie non sia chiaro, AROPI suggerisce che la procedura di consultazione prevista a tale scopo sia estesa alle associazioni di proprietà intellettuale e, più in generale, alle associazione di utenti interessati. Dal canto suo, TCS reputa opportuno rendere la procedura più efficace rispetto a quella adottata oggi dall'Organizzazione mondiale della proprietà Intellettuale (OMPI), e permettere all'autorità di conciliazione di decidere sull'utilizzo o il trasferimento del nome di dominio in questione, in assenza di una soluzione amichevole.
9/18 Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati dalla revisione delle ordinanze relative alla LTC (OST, OIP, ORAT, ODIn)