Rapporto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
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2. Base legale
La protezione delle IG in Svizzera deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo TRIPS e in particolare alle disposizioni degli articoli 22--24, fermo restando che tali disposizioni non richiedono la registrazione delle IG quale condizione per la loro protezione.
L’ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli si fonda sull’art. 50a LPM (delega legislativa specifica). In particolare, i cpv. 2 e 3 dell’art. 50a richiedono l’adozione di disposizioni mediante ordinanza, segnatamente riguardo ai requisiti di legittimazione a chiedere la registrazione, alle condizioni per la registrazione e in particolare i requisiti relativi all’elenco degli obblighi, alle procedure di registrazione e di opposizione, al controllo e agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni legate al registro.
3. Commento dei singoli articoli
Sezione 1 Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
Il campo di applicazione della presente ordinanza è definito, nel suo titolo, dal termine generale di «prodotti non agricoli», corrispondente al contenuto dell’art. 50a cpv. 1 LPM, il quale dispone che sono interessati «i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati» e che è richiamato nel presente articolo.
Non occorre ricordare, a livello dell’ordinanza, quali sono le altre basi giuridiche per la protezione degli altri tipi di prodotti. L’ordinanza DOP/IGP agricole precisa, al suo art. 1 cpv. 3, che le denominazioni concernenti i vini sono disciplinate da un’altra ordinanza. Questa precisazione è pertinente per i vini, poiché questi fanno parte dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che l’ordinanza definisce come rientranti nel suo campo di applicazione, ma che sono coperti dalle disposizioni dell’art. 63 LAgr. Tale tipo di questione non si pone per il campo di applicazione definito dall’art. 50a cpv. 1 LPM.
Art. 2: Definizioni
L’espressione «ai fini della presente ordinanza», che introduce le definizioni, è finalizzata a specificare che le medesime sono applicabili unicamente nell’ambito della registrazione ai sensi della presente ordinanza.
La formulazione e la terminologia delle definizioni contenute nella presente ordinanza sono frutto della necessità di assicurare la loro conformità alle definizioni dell’IG ai sensi dell’Accordo TRIPS e della DO ai sensi dell’Accordo di Lisbona, nonché dell’importanza di un’armonizzazione terminologica fra le definizioni dell’IG e della DO e fra le definizioni della presente ordinanza e quelle del regolamento (UE) n° 1151/2012. È difatti plausibile che l’eventuale progetto del sistema di registrazione delle IG non agroalimentari a livello dell’UE riprenda le definizioni del regolamento (UE) n° 1151/2012. In tal caso, sarebbe nell’interesse della Svizzera disporre nel proprio sistema giuridico di definizioni simili a quelle della legislazione UE in materia.
L’Accordo TRIPS definisce le IG come indicazioni, concetto che ingloba elementi non verbali. Tuttavia, la maggior parte delle basi legali dei sistemi di registrazione delle IG, in particolare l’ordinanza svizzera DOP/IGP agricole, il regolamento (UE) n° 1151/2012 e il progetto francese di riconoscimento delle IG non agricole, restringono l’oggetto della registrazione alle denominazioni (espressioni verbali). In italiano la preferenza è data al termine denominazione rispetto a quello di nome, poiché si tratta