Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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colare per mezzo del controllo dei flussi delle merci e dell’uso dei marchi di rintracciabilità sul prodotto finale.

Cpv. 2 e 3: indicano la frequenza minima dei controlli. La medesima è simile ai requisiti dell’ordinanza sui controlli delle DOP e IGP agricole e alla prassi degli organismi di certificazione in materia di DOP e IGP agricole.

Art. 17 Marchio di rintracciabilità

Questa disposizione è simile a quella dell’art. 4 dell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole. Il marchio di rintracciabilità può presentarsi in molteplici forme, dalle più semplici (ad es. un timbro apposto sul fondo di ceramiche, oppure un’etichetta apposta sul prodotto), alle più sofisticate (ad es. un contrassegno integrato al prodotto e che può essere autenticato mediante un apparecchio di rilevamento).

Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere

Cpv. 1: in assenza di disposizioni specifiche sul controllo delle denominazioni estere nell’ordinanza DOP/IGP agricole, nonché nell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole, le disposizioni del presente progetto corrispondono a quelle dell’art. 37, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n° 1151/2012. Per le denominazioni dei Paesi nei quali il sistema di accreditamento e di certificazione secondo l’art. 17 della presente ordinanza non è ancora sufficientemente sviluppato, o per altri casi particolari, si tratta di accettare sistemi di controllo equivalenti.

Cpv. 2: precisa l’obbligo d’informazione, a carico del raggruppamento interessato, riguardo all’esattezza degli elementi del registro relativi al controllo, al fine di assicurare i requisiti legati alla registrazione e facilitare l’attuazione della protezione.

Sezione 7 Protezione Art. 19 Estensione della protezione

Cpv. 1: l’ambito è fornito dall’art. 50a cpv. 5 e 8 LPM. Si tratta di precisare, esplicitandola, l’estensione della protezione, conformemente al livello di protezione specificato dall’art. 23 dell’Accordo TRIPS e in maniera simile all’art. 17 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP agricole. Il contenuto dell’art. 17 cpv. 1 di detta ordinanza figura all’art. 50a cpv. 8 LPM.

Cpv. 2: corrisponde all’art. 17 cpv. 3 dell’ordinanza DOP/IGP agricole.

Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell’art. 16a dell’ordinanza DOP/IGP agricole, completato e modificato secondo le disposizioni dell’art. 12 del regolamento (UE) n° 1151/2012.

Cpv. 1: l’obbligo di usare le menzioni indicate ha lo scopo di facilitare l’identificazione sul mercato dei prodotti in questione.

Cpv. 2: l’impiego di tali menzioni è facoltativo per le denominazioni estere, ai sensi del trattamento nazionale.

Cpv. 3: è esplicitamente vietato, per le denominazioni non registrate o per i prodotti non conformi all’elenco degli obblighi applicabile, l’utilizzo di menzioni che possano indurre il pubblico a credere