Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 3: la cancellazione deve ovviamente essere oggetto di una pubblicazione simile a quella della registrazione. La decisione di cancellazione, al pari di tutte le decisioni dell’IPI relative a una procedura di registrazione, può essere contestata secondo le norme previste dalla PA, in particolare il Capo III.

Sezione 5 Emolumenti Art. 14

Cpv. 1: L’importo degli emolumenti verrà indicato nel regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale18.

Cpv. 2: il pagamento dei relativi emolumenti è richiesto per l’avvio delle procedure.

Sezione 6 Controllo Art. 15 Denominazione e attività dell’organismo di certificazione

In generale, le disposizioni sono simili a quelle dell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole19.

Cpv. 1: corrisponde all’art. 18 cpv. 1 dell’ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 2: corrisponde all’art.19 cpv. 1 dell’ordinanza DOP/IGP agricole. Sulla base dell’art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza sull’accreditamento e la designazione20, l’IPI sarà associato dal Servizio di accreditamento svizzero alla procedura di accreditamento degli organismi di certificazione per ogni denominazione registrata.

Cpv. 3: corrisponde all’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 4: corrisponde all’art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 5: corrisponde all’art. 6 dell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 6: corrisponde all’art. 20 dell’ordinanza DOP/IGP agricole, introdotto nel 2008.

Art. 16 Esigenze minime relative al controllo

Il contenuto dell’art. 16 corrisponde alle disposizioni degli art. 1 e 2 dell’ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole. La norma applicabile alla valutazione della conformità per gli organismi di certificazione dei prodotti è la norma ISO/CEI 17065:2012, i cui requisiti sono completati, rispettivamente precisati, da quelli del presente articolo.

Cpv. 1: le tappe del controllo del rispetto dei requisiti dell’elenco degli obblighi sono esplicitati in questo capoverso: 1) gli obblighi di mezzi, che comprendono i) le esigenze strutturali e ii) il processo (compresi i flussi delle merci); e 2) gli obblighi di risultato (valutazione del prodotto finale). La rintracciabilità determina la credibilità della valutazione della conformità dei prodotti ed è assicurata in parti-

18

RS 232.148

19 Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette, RS 910.24 20 Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d‘omologazione del 17 giugno 1996, RS 946.512