Rapporto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
in Svizzera dipende dal rispetto delle definizioni dell’art. 2, delle disposizioni sull’omonimia dell’art. 3 e della procedura d’opposizione.
Cpv. 2: il termine per presentare un’opposizione è fissato a tre mesi. In funzione della data di pubblicazione della domanda di registrazione secondo l’art. 8 cpv. 2 della presente ordinanza, le parti interessate che intendano opporsi alla registrazione disporranno in realtà di un periodo molto più lungo per analizzare la questione. Il periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di registrazione e la pubblicazione della registrazione a seguito della decisione dell’IPI dovrebbe consentire dei contatti fra le parti, che potrebbero appianare certi conflitti potenziali prima della registrazione.
Cpv. 3: l’art. 10 paragrafo 1, lett. c) del regolamento (UE) n° 1151/2012 prevede che il pregiudizio che sarebbe causato dalla registrazione della denominazione può vertere non solo su un marchio anteriore, ma anche sull’«esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo» o sull’«esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data della pubblicazione […]». Non appare tuttavia pertinente riprendere in dettaglio questi eventuali motivi d’opposizione nell’ordinanza, poiché:
• un eventuale conflitto fra la domanda di registrazione e l’utilizzazione di una denominazione omo-
nima o parzialmente omonima per un prodotto comparabile deve necessariamente essere valutato al momento dell’esame materiale della domanda;
• la possibile coesistenza di denominazioni registrate omonime o parzialmente omonime è discipli-
nata dall’art. 4;
• la registrazione di una denominazione solitamente non minaccia «l’esistenza di prodotti», anche
qualora questi prodotti non potessero più essere commercializzati con tale denominazione;
• l’elenco dei motivi d’opposizione è (volontariamente) non esaustivo.
Cpv. 4: l’IPI adotta in prima istanza le decisioni relative alle opposizioni.
Art. 10 Modifica dell’elenco degli obblighi
Cpv. 1: nella misura in cui dei cambiamenti a livello delle materie prime, dei metodi di produzione o di altri elementi dell’elenco degli obblighi dovessero avere conseguenze rilevanti sulla qualità del prodotto e, di conseguenza, sul rispetto della definizione della DO o dell’IG, è necessario che tali cambiamenti nell’elenco degli obblighi siano oggetto di un esame approfondito e di una procedura di opposizione. I cambiamenti apportati alla delimitazione dell’area geografica (riduzione o estensione) o alla denominazione impongono a fortiori di utilizzare le procedure applicabili alla domanda di registrazione. Si tratta difatti di evitare che gli elementi dell’elenco degli obblighi che hanno giustificato la registrazione della DO o dell’IG vengano ulteriormente modificati in funzione di una strategia intenzionale del raggruppamento volta ad aggirare i requisiti legati alla registrazione17.
Cpv. 2: introduce una distinzione fra modifica sostanziale e non sostanziale dell’elenco degli obblighi; quest’ultima può essere oggetto di una procedura semplificata poiché non verte su elementi essenziali della definizione del prodotto o della denominazione medesima. La decisione dell’IPI, tuttavia, potrebbe sempre essere oggetto di un ricorso ai sensi degli art. 44 e segg. PA. L’art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP agricole prevede la stessa distinzione.
17 C fr. sentenza del Tribunale federale, IIa Corte di diritto pubblico, del 10 dicembre 2010, concernente la domanda di modifica dell’elenco degli obblighi dell‘IGP Saucisson vaudois.