Rapporto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
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Art. 7 Pareri
Cpv. 1: considerando la natura delle IG (legame particolare fra una denominazione e un prodotto, nonché restrizione alla libera disposizione di un nome geografico), la protezione estesa conferita alle IG mediante la registrazione e il margine di manovra molto limitato per invalidare/cancellare una registrazione d’IG, bisogna esaminare in profondità gli elementi materiali di una domanda di registrazione d’IG. L’IPI non dispone necessariamente delle risorse interne indispensabili alla condotta di un simile esame, in particolare dal punto di vista della perizia tecnica propria a ciascun tipo di prodotto. L’IPI potrà quindi ricorrere a esperti esterni a seconda delle specificità di ciascuna domanda di registrazione, al fine di ottenere le informazioni necessarie a istruire le domande di registrazione.
Cpv. 2: corrisponde all’art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP agricole.
Art. 8 Esame, decisione e pubblicazione
Cpv. 1: l’IPI adotta in prima istanza la decisione relativa alla registrazione.
Cpv. 2: la procedura di registrazione è oggetto della pubblicazione delle informazioni che consentono alle parti interessate di prendere parte alla procedura e al pubblico in generale di venire a conoscenza degli effetti della registrazione.
Lett. a: l’obiettivo della pubblicazione della domanda di registrazione consiste, fin dalla sua presentazione, nell’instaurare una grande trasparenza ed eventualmente nell’associare i potenziali oppositori alla procedura d’esame della domanda di registrazione prima dello stadio dell’opposizione formale. Inoltre, le informazioni indicate agli art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 4 del presente progetto d’ordinanza sono effettivamente pubblicate sul sito internet dell’UFAG per le DOP e IGP agricole.
Lett. b: è nel pubblico interesse che le informazioni menzionate all’art. 11 cpv. 4 siano accessibili a chiunque in qualsiasi momento.
Cpv. 3: l’IPI determinerà i mezzi appropriati per la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure e al contenuto del registro, in funzione del pubblico interessato, nonché dei supporti e dei mezzi di pubblicazione disponibili.
Art. 9 Opposizione a una decisione concernente la domanda di registrazione
Cpv. 1: l’art. 6 della legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa (PA) definisce le parti come le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione da prendere o le altre persone, gli organismi o le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. La facoltà di opporsi a una decisione di registrazione dipende dall’esistenza di un interesse legittimo in Svizzera presso la persona fisica o giuridica in questione, nella misura in cui la registrazione della denominazione esplichi i suoi effetti unicamente sul territorio svizzero. Questa facoltà è parimenti riconosciuta ai Cantoni, simile all’art. 10 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza DOP/IGP agricole. I Cantoni hanno difatti un interesse legittimo in relazione alla registrazione del loro nome, del nome geografico di una località o di una regione situati sul loro territorio o di una denominazione tradizionale che fa riferimento al loro territorio, nonché in relazione alla definizione del prodotto interessato16. Per quanto concerne le denominazioni estere, si presume che gli eventuali conflitti che interessano le collettività territoriali in relazione alla protezione di un’indicazione geografica sono disciplinati nel Paese d’origine. Negli altri casi, in particolare nelle situazioni d’omonimia fra due o più Paesi, la decisione di registrazione
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RS 172.021
16 Cfr. Messaggio concernente il pacchetto agricolo 95 del 27 giugno 1995, FF 1995 IV, pag. 618