Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Essi rispondono alla prassi dell’UFAG: criteri di proporzione di quantità prodotta e di proporzione di membri, nonché carattere democratico in seno al raggruppamento. Ne consegue che, sulla base di questi criteri, un raggruppamento in cui uno o due membri generino la maggior parte della produzione totale, ma rappresentino solamente l’uno o due percento degli operatori, non sarà considerato rappresentativo.

Le tappe della produzione menzionate al cpv. 2 lett. b sono definite nell’elenco degli obblighi del prodotto. Perciò, oltre ai produttori che mettono in commercio il prodotto finale, anche i produttori che forniscono le materie prime o che svolgono un’operazione specifica del processo di produzione potrebbero essere interessati qualora i requisiti dell’elenco degli obblighi siano a loro applicabili e debbano quindi sottoporsi ai controlli. È tuttavia verosimile che, per gran parte delle denominazioni che potrebbero essere iscritte nel presente registro, la definizione del prodotto riguarda unicamente i produttori che mettono in commercio il prodotto finale. Ad esempio, la fabbricazione di pizzo non richiede verosimilmente che vengano previsti requisiti particolari per i metodi di fabbricazione impiegati dai produttori di cotone e dai fabbricanti di filati, i quali non verrebbero dunque presi in considerazione per la valutazione della rappresentatività del raggruppamento. Tale circostanza non impedirebbe che una norma tecnica venga indicata nell’elenco degli obblighi relativamente alla qualità del cotone e/o dei filati che devono essere usati per la fabbricazione del pizzo.

Il criterio del funzionamento democratico, presente al art. 5 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza DOP/IGP agricole, non è stato ripreso nella presente ordinanza per via della difficoltà della sua valutazione, non solo per i raggruppamenti richiedenti svizzeri, ma ancor più per le domande di registrazione di denominazioni estere.

Cpv. 3: è simile all’art. 49 paragrafo 1 del regolamento (UE) n° 1151/2012. Questa disposizione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per i numerosi casi di prodotti artigianali tradizionali per i quali esiste una sola azienda produttrice. Il requisito formulato alla lett. b mira ad evitare che un produttore utilizzi tale possibilità al solo scopo di distinguersi dai propri concorrenti nell’ambito di una stessa regione. Ad esempio, un produttore potrebbe richiedere la registrazione di un nome geografico locale facente parte di una regione più ampia la cui denominazione sia connessa a un prodotto identico (ad es. Rougemont o Château-d’Oex per la carta intarsiata con la tecnica del découpage, rispetto al Pays-d’Enhaut). Una simile procedura sarebbe contraria ai principi della registrazione delle IG così come menzionati sopra.

Cpv. 4: per quanto riguarda le denominazioni estere, è necessario prevedere, similmente alle legislazioni della Svizzera e dell’UE in materia di DOP e IGP agricole, la doppia possibilità di una domanda di registrazione diretta, depositata dal raggruppamento rappresentativo degli operatori, e di una domanda depositata dalle autorità del Paese interessato. Nel caso in cui la legislazione sulle IG e/o il riconoscimento o la registrazione delle IG dipendano da un frazionamento territoriale infranazionale, come una regione o una provincia, bisogna interpretare il concetto di «autorità del Paese d’origine» in funzione del frazionamento territoriale di specie.

Art. 5 Contenuto della domanda di registrazione

Cpv. 1: secondo questa disposizione, il raggruppamento è tenuto a rispondere in modo adeguato alle richieste di informazioni complementari che potrebbero essergli rivolte dall’IPI.

Cpv. 2: si tratta di una versione semplificata (in particolare, per risultare adeguata ai prodotti non agroalimentari) del contenuto dell’art. 6 dell’ordinanza DOP/IGP agricole.

L’esame approfondito di una domanda di registrazione richiede necessariamente:

1) un dossier che dimostri che la denominazione è conforme alla definizione della DO o dell’IG;

2) un elenco degli obblighi del prodotto interessato (cfr. art. 6 della presente ordinanza).