Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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1. In generale

Questo progetto di ordinanza disciplina, ai sensi dell’art. 50a della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), le condizioni e la procedura di registrazione, la tenuta del registro, nonché la protezione delle denominazioni d’origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG) dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati – il cui registro è tenuto dall’UFAG – e dei vini, le cui IG e DO sono definite dalle legislazioni federali e cantonali applicabili. Pertanto i prodotti interessati dal nuovo registro sono segnatamente i prodotti dell’artigianato non agroalimentare come i prodotti tessili o le ceramiche, i prodotti dell’industria come gli orologi, e i prodotti di estrazione come le pietre o il sale.

Questo progetto di ordinanza risponde a molteplici preoccupazioni e vincoli d’ordine generale, presentati qui di seguito.

• Contesto nazionale e armonizzazione del diritto

Le categorie di indicazioni interessate da questa ordinanza sono due: la denominazione d’origine e l’indicazione geografica. Queste due categorie fanno parte delle indicazioni di provenienza ai sensi degli art. 47 e segg. LPM.

Il termine indicazione geografica ingloba l’insieme delle indicazioni geografiche ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo TRIPS1. Ne fanno parte le indicazioni geografiche registrate e protette secondo sistemi sui generis, quali quello delle Denominazioni d’origine protette (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell’art. 16 della legge federale del 28 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr). Le denominazioni d’origine costituiscono pertanto una particolare sottocategoria delle indicazioni geografiche. La distinzione fra le due sottocategorie DOP e IGP è prevista in particolare dai sistemi di registrazione sui generis svizzero ed europeo, nonché, nel quadro della revisione in corso, dall’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale.

Disegno

Indicazioni di provenienza

Indicazioni geografiche

Indicazioni geografiche protette

Denominazioni d’origine protette

L’istituzione del registro delle indicazioni geografiche secondo l’art. 50a LPM si prefigge di colmare una lacuna nelle disposizioni del diritto svizzero sulla protezione delle indicazioni geografiche, riguardante i prodotti definiti all’art. 50a cpv. 1 LPM. Difatti, mentre la protezione delle indicazioni

1 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), RS 0.632.20