Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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Cpv. 3: Il trattamento di una domanda di registrazione per una denominazione estera richiede informazioni specifiche ai fini della notifica nel corso della procedura. Sono parimenti richieste informazioni sulla protezione nel Paese d’origine, condizione per la protezione in Svizzera conformemente all’art. 24 cpv. 9 dell’Accordo TRIPS. Infine, poiché il controllo delle DO o delle IG estere non è necessariamente sottoposto, ai sensi dell’art. 19, a un accreditamento equivalente a quello previsto per le DO o le IG svizzere, viene richiesto di ottenere informazioni sul sistema di controllo applicabile alla denominazione straniera nel suo Paese d’origine. I prodotti aventi una denominazione estera registrata come DOP o IGP e commercializzati in territorio svizzero devono infatti corrispondere all’elenco degli obblighi su cui si fonda la registrazione. Se le informazioni fornite ai sensi della lett. d del presente capoverso non consentono di considerare che tale garanzia è comprovata, oppure se successivamente alla registrazione risulta che i controlli non sono stati effettuati o non sono stati sufficientemente effettuati perché tale garanzia sia comprovata, la registrazione potrebbe essere negata conformemente all’art. 5 cpv. 3 lett. c, oppure cancellata conformemente all’art. 13 cpv. 1 lett. b o c, per via del fatto che la denominazione non è o non è più effettivamente protetta nel suo Paese d’origine.

Cpv. 4: corrisponde all’art. 8a cpv. 3 dell’ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 5: corrisponde all’art. 8a cpv. 4 dell’ordinanza DOP/IGP agricole. Considerato che i caratteri delle lingue straniere diversi dall’alfabeto latino generalmente non sarebbero intesi dal pubblico svizzero come segni verbali, occorre precisare la forma verbale della denominazione protetta per il pubblico svizzero mediante una trascrizione o una translitterazione, così da poter porre efficacemente in atto questa protezione. All’occorrenza, la denominazione registrata dovrà figurare nel registro nelle due forme, ovvero nei caratteri della lingua d’origine e in traslitterazione latina.

Art. 6 Elenco degli obblighi

Il contenuto dell’elenco degli obblighi è precisato in questa disposizione. Per alcuni prodotti il medesimo potrebbe essere relativamente sommario. Compete ai produttori interessati di determinare il livello di specificazione dei requisiti del proprio elenco degli obblighi, a condizione che tale livello di specificazione sia ritenuto adeguato al momento dell’esame della domanda di registrazione.

Cpv. 1: la lett. c verte sull’obbligo di risultato (consistenza, colore del prodotto finale), la lett. d sull’obbligo di mezzi (metodi di fabbricazione, materie prime, ecc.).

Cpv. 2: gli elementi elencati possono essere inclusi nell’elenco degli obblighi, in funzione della natura del prodotto in esame. Questo capoverso corrisponde all’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP agricole, ad eccezione della lett. b. Difatti, la descrizione di un’eventuale forma particolare del prodotto, dovrà necessariamente essere integrata nell’elenco degli obblighi, conformemente al cpv. 1lett. c.

Lett. a: i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito, che fungono da base per il controllo della conformità dei prodotti interessati, dovranno figurare sia nell’elenco degli obblighi, sia nel manuale di controllo applicabile ai sensi dell’art. 16 cpv. 3.

Lett. b: corrisponde all’art. 7 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza DOP/IGP agricole.

Lett. c: corrisponde all’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza DOP/IGP agricole.