Rapporto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
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Sezione 3 Registro
Art. 11 Iscrizione al registro
Cpv. 1: l’IPI è responsabile della tenuta del registro delle DO e delle IG protette ai sensi della presente ordinanza, sull’esempio dei registri di altri diritti di proprietà intellettuale, quali i marchi o i brevetti.
Cpv. 2: questa disposizione corrisponde a quella dell’art. 40 cpv. 3 della LPM.
Cpv. 3: l’iscrizione di una denominazione al registro diviene effettiva nel momento in cui vengono esaurite tutte le vie di opposizione e di ricorso.
Cpv. 4: il contenuto del registro, accessibile al pubblico, corrisponde alle informazioni che possono interessare i produttori, i consumatori e le autorità svizzere ed estere per l’attuazione della protezione.
Cpv. 5: allo scopo di semplificare la tenuta del registro in modo tale che il medesimo sia esatto in qualsiasi momento, questa disposizione prevede la rettifica di eventuali errori.
Cpv. 6: le modifiche relative al nome e ai dati del raggruppamento devono poter essere aggiornate in modo semplice e non oneroso.
Art. 12 Durata della registrazione
Conformemente alla maggior parte dei sistemi di registrazione sui generis delle IG, non è previsto un obbligo di rinnovo della registrazione alla decorrenza di un periodo determinato. In altri termini, la registrazione è valida a tempo indeterminato, fatto salvo il caso di un’eventuale cancellazione ai sensi dell’art. 13.
Sezione 4 Cancellazione Art. 13
L’art. 13 prevede unicamente una limitata possibilità di cancellazione di una registrazione d’IG, tenuto conto dell’esame approfondito della domanda di registrazione, nonché della procedura di consultazione e di opposizione, propria della registrazione delle IG.
Cpv. 1: i motivi di cancellazione sono ripresi dall’art. 15 dell’ordinanza DOP/IGP agricole.
Lett. a: secondo l’art. 1 lett. a, in assenza di restrizione esplicita, qualsiasi persona può presentare una domanda simile. La durata del mancato utilizzo, menzionata al cpv. 1 lett. a, non è precisata (non lo è neppure per le DOP e IGP agricole): la valutazione sarà effettuata in funzione delle particolarità di ogni singolo caso.
Lett. b: per quanto concerne il cpv. 1 lett. b, si presume che delle informazioni provenienti dall’organismo di certificazione, dai produttori e/o dalle autorità cantonali o nazionali vengano trasmesse all’IPI e siano tali da giustificare l’attuazione della procedura prevista al cpv. 2.
Lett. c: sulla base dell’art. 24 cpv. 9 dell’Accordo TRIPS, non è necessario continuare a tutelare come IG una denominazione che, nel suo Paese d’origine, non è più protetta in quanto IG.
Cpv. 2: le parti ai sensi del cpv. 2 sono, a seconda dei casi, la persona o le persone che ha/hanno richiesto la cancellazione e/o il raggruppamento e/o l’insieme degli utenti effettivi o potenziali.