Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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che le denominazioni in questione siano registrate come DO o come IG, oppure che i prodotti in questione siano conformi all’elenco degli obblighi applicabile.

Art. 21 Periodi transitori per l’impiego delle denominazioni registrate

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell’art. 17a dell’ordinanza DOP/IGP agricole, il cui titolo, Prodotti non conformi all’elenco degli obblighi, non è tuttavia ripreso. Difatti, non tutti i prodotti non conformi all’elenco degli obblighi devono essere trattati allo stesso modo, a seconda se tale non conformità sia o meno anteriore alla registrazione della denominazione. Il contenuto delle disposizioni dell’art. 17a di detta ordinanza corrisponde d’altronde a tale principio, poiché non consente che un operatore possa utilizzare, per due anni, rispettivamente tre anni, la denominazione registrata se non soddisfa le condizioni di anteriorità prescritte. Per motivi di chiarezza, una soluzione ispirata al titolo dell’art. 15 del regolamento (UE) n° 1151/2012 è stata di conseguenza preferita.

Bisogna prevedere un periodo transitorio per l’attuazione delle condizioni d’uso di una denominazione protetta, tenendo conto:

1) dell’impiego anteriore in buona fede (cpv. 1); e

2) degli oneri di messa in conformità a carico di una parte degli operatori in occasione delle modifiche apportate ulteriormente all’elenco degli obblighi (cpv. 2).

La durata del periodo transitorio è fissata a due anni per la produzione, rispettivamente a tre anni per la commercializzazione, come per le DOP e IGP agricole.

Cpv. 1: è fatto salvo l’art. 50a cpv. 5 LPM sui marchi anteriori.

Cpv. 2: le modifiche dell’elenco degli obblighi entrano in vigore alla scadenza del termine di opposizione, se non è stata presentata nessuna opposizione. Secondo il principio di proporzionalità, un termine transitorio è necessario per evitare che una parte degli operatori interessati si ritrovi da un giorno all’altro in una situazione di non conformità nei confronti dell’elenco degli obblighi modificato. Il termine transitorio deve consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle modifiche.

Sezione 8 Disposizioni finali Art. 22 Entrata in vigore

L’entrata in vigore della nuova legislazione «Swissness» avrà luogo il 1° gennaio 2017. La decisione del Consiglio federale per la messa in vigore dovrebbe aver luogo nel 2015.

4. Ripercussioni

Come rilevato nel Messaggio relativo al progetto «Swissness»21, i costi generati dalla creazione e dalla tenuta del registro saranno a carico dell’IPI. Siccome l’IPI è finanziariamente autonomo (cfr. art. 1 LIPI22), tali nuove attività non hanno incidenza sul budget della Confederazione.

21

Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 18 novembre 2009, 09.086, FF 2009 7425 e segg.

22

RS 172.010.31