Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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geografiche senza registrazione ai sensi degli art. 47 e segg. LPM si applica e continuerà ad essere applicata a tutti i prodotti, al pari delle disposizioni dell’ordinanza di cui all’art. 50 LPM, la possibilità di ottenere, oltre a ciò, un titolo di protezione per un’indicazione geografica mediante una registrazione era circoscritta ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell’ordinanza del 28 maggio 19972 sulla protezione delle denominazioni d’origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP agricole), sulla base degli art. 14 e 16 LAgr. Le indicazioni geografiche dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati possono parimenti essere registrate secondo le disposizioni della LAgr in virtù dell’art. 41a della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 19913, introdotta dalla revisione della LPM adottata il 21 giugno 2013. Dal canto loro, le indicazioni geografiche dei vini sono disciplinate dall’ordinanza federale concernente la viticoltura e l’importazione di vino del 14 novembre 20074 (Ordinanza sul vino) e dalle regolamentazioni cantonali, sulla base dell’art. 63 LAgr. Il nuovo registro ex art. 50a LPM offre dunque, quale complemento alla protezione ai sensi degli art. 47 e segg. LPM, la possibilità di ottenere, per mezzo di una registrazione, un titolo di protezione per un’indicazione geografica relativa a un prodotto diverso da quelli interessati dalle disposizioni summenzionate.

Data l’anteriorità del registro delle DOP e delle IGP agricole e l’esperienza acquisita in materia5, e data altresì l’equivalenza di questo sistema di registrazione con quello dell’UE per i prodotti agricoli e le derrate alimentari, è opportuno, per l’istituzione del nuovo registro, trarre ispirazione da essi in un’ottica di armonizzazione dei sistemi di registrazione delle indicazioni geografiche. Tale armonizzazione è auspicabile al fine di rafforzare, a livello bilaterale e internazionale, la posizione della Svizzera a favore di un elevato livello di protezione delle IG, senza distinzione fra tipi di prodotto. Tuttavia, al momento attuale i riferimenti per una simile armonizzazione non sono stati completamente fissati, nella misura in cui il progetto di un eventuale futuro sistema UE di registrazione delle IG non agricole non è ancora noto (cfr. sotto). Nel presente progetto di ordinanza è stato tenuto conto delle modifiche previste nell’ordinanza DOP/IGP agricole, a seguito dell’adozione del nuovo regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 20126 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (di seguito «regolamento [UE] n° 1151/2012») che copre in particolare le DOP e le IGP e che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n° 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 20067 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

• Contesto internazionale della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

Al di fuori dell’UE, un gran numero di paesi ha instaurato un sistema di registrazione delle indicazioni geografiche che copre l’insieme dei prodotti e che prevede una registrazione per la sola categoria dell’IG, oppure per ambo le categorie della DO e dell’IG8.

L’UE, dal canto suo, ha introdotto fin dal 1992 un sistema di registrazione e di protezione delle IG per i prodotti agricoli e le derrate alimentari (a esclusione dei vini e degli alcolici)9

, mediante le Denominazioni d’Origine protetta (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP). Le IG dei vini e degli alcolici sono riconosciute e protette tramite legislazioni specifiche; tuttavia, l’evoluzione dei

2 RS 910.12 3 RS 921.0

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RS 916.140

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31 denominazioni sono state registrate come DOP o come IGP dall’istituzione del registro (stato: 15 febbraio 2014). 6 GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 7 GU L 93 del 31.03.2006, pag. 12 8 Le definizioni di queste due nozioni si trovano nel commento all’art. 2, pag. 6. 9 Attualmente, sulla base del regolamento (UE) n° 1151/2012