Rapporto DOP IGP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
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Art. 3 Denominazioni omonime
Cpv. 1: il contenuto dell’art. 4a dell’ordinanza DOP/IGP agricole non è ripreso, considerato che:
• il fatto che una denominazione possa indurre il pubblico in errore riguardo alla provenienza effetti-
va dei prodotti costituisce un motivo di rigetto della domanda di registrazione;
• non è sempre assicurato che la registrazione anteriore abbia una legittimazione maggiore rispetto
alla registrazione successiva di una denominazione omonima. Non è dunque il caso di prevedere a priori una differenza di trattamento, che d’altro canto non è contemplata dalle disposizioni dell’art. 23.3 dell’Accordo TRIPS.
Cpv. 2: le condizioni pratiche alle quali è qui fatto riferimento sono, ad esempio, le prescrizioni concernenti l’etichettatura, in particolare l’indicazione del Paese di provenienza, l’uso di simboli, ecc. Questi elementi supplementari da indicare potrebbero altresì vertere, a seconda dei casi, sull’imballaggio del prodotto. Per illustrare questo tipo di scenario, si può citare la registrazione da parte dell’UE della denominazione Gruyère per la Francia come IGP14, avvenuta nel 2013 e dunque dopo che la denominazione Gruyère era stata protetta dall’UE per la Svizzera in virtù dell’allegato 12 dell’accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Oltre al fatto che l’elenco degli obblighi del prodotto francese (in particolare, la presenza obbligatoria di buchi) conferisce al medesimo un aspetto che si distingue da quello del prodotto svizzero, la decisione di registrazione dell’UE comporta l’obbligo della menzione del Paese d’origine nel medesimo campo visivo e in caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per la denominazione protetta, nonché il divieto di utilizzare bandiere o rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche o la provenienza del prodotto.
Sezione 2 Procedura di registrazione Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione
Cpv. 1: l’IG è un diritto collettivo che deve logicamente essere tutelato da un’istituzione collettiva che rappresenti in maniera adeguata tutti i legittimi utenti dell’IG e i produttori facenti parte della filiera interessata.
Cpv. 2: i criteri di rappresentatività del raggruppamento richiedente corrispondono a quelli dell’art. 5 cpv. 1bisdell’ordinanza DOP/IGP agricole.
Il requisito della rappresentatività risponde alle medesime preoccupazioni che erano state specificate in occasione dell’introduzione dei criteri applicabili a tale requisito nell’ordinanza DOP/IGP agricole il 1° gennaio 2008, nel Documento d’audizione sul primo pacchetto di ordinanze delle norme d’esecuzione relative alla politica agricola 2011: progetto del 29 giugno 2007, pag. 13 (disponibile solo in francese: «Audition Dispositions d’exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d’ordonnances»):
In virtù dell’art. 5 cpv. 1, solo un raggruppamento rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione. La procedura di registrazione di una DOP o di un’IGP è una procedura collettiva ed è indispensabile che la maggioranza degli operatori, oltre a far parte del raggruppamento, aderisca alle condizioni fissate nell’elenco degli obblighi. Lo scopo è quello di impedire che vi sia un numero troppo importante di opposizioni al momento dell’esame dell’elenco degli obblighi e di evitare che le condizioni d’uso della denominazione vengano scoperte da operatori che non erano stati coinvolti al momento dell’elaborazione dell’elenco degli obblighi solo dopo la registrazione della denominazione. I criteri di rappresentatività, finora assenti, saranno d’ora innanzi fissati nell’ordinanza.
14 Regolamento d‘esecuzione (UE) n° 110/2013 della Commissione del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)].