Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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ritto francese, per via giudiziaria, dal 1919. Pertanto, poiché in futuro verrà instaurato a livello dell’UE un sistema per la registrazione delle DO e delle IG non agroalimentari, la legislazione francese dovrà essere adattata alla regolamentazione dell’UE.

Il contesto europeo della protezione delle IG per i prodotti non agricoli è dunque attualmente in evoluzione e questa situazione non consente di valutare nell’immediato tutte le implicazioni di una convergenza fra il sistema svizzero e l’eventuale futuro sistema dell’UE.

• Indicazioni geografiche estere

Le denominazioni estere possono parimenti essere registrate ai sensi della presente ordinanza, nella misura in cui non vi sia menzione di alcuna restrizione applicabile alle denominazioni svizzere e laddove determinate disposizioni dell’ordinanza si applichino specificatamente alle denominazioni estere. Si tratta di rispettare il principio del trattamento nazionale, in conformità agli obblighi della Svizzera derivanti dall’art. 3 dell’Accordo TRIPS.

• Requisiti connessi alla registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geo-

grafiche

Anche se la protezione conferita alle IG in Svizzera è in ogni caso conforme al livello dell’art. 23 dell’Accordo TRIPS, occorre distinguere chiaramente i quadri giuridici seguenti:

i) protezione generale delle indicazioni di provenienza senza registrazione ai sensi degli art. 47 e segg. LPM;

ii) protezione delle indicazioni di provenienza qualificate per mezzo di un’ordinanza ai sensi dell’art. 50 LPM;

iii) protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di una registrazione ai sensi dell’art. 50a LPM.

Per quanto riguarda quest’ultimo, è necessario riprendere i principi del sistema applicabile ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, ossia: 1) la legittimità della domanda di registrazione, valutata secondo i criteri di rappresentatività del raggruppamento richiedente; 2) una definizione delle peculiarità del prodotto interessato, per mezzo di un elenco degli obblighi le cui condizioni possono essere modificate unicamente nell’ambito della procedura amministrativa citata al punto seguente; 3) una procedura amministrativa di disamina approfondita della domanda, comprensiva di una procedura preliminare alla registrazione che consenta a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato esistente da lunga data o di un marchio acquisito in buona fede; 4) un’attuazione della protezione mediante controlli ufficiali; 5) il diritto, per ogni operatore insediato nell’area geografica delimitata e che si sottoponga al sistema di controllo, di utilizzare l’indicazione geografica in questione, a condizione che i prodotti interessati siano conformi all’elenco degli obblighi in vigore.