Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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del termine utilizzato per la definizione della DO nell’Accordo di Lisbona e in quelle della DOP e dell’IGP nel regolamento (UE) n° 1151/2012.

Di conseguenza, la presente ordinanza definisce le IG (così come le DO) come denominazioni (segni puramente verbali), poiché:

o nella prassi, il caso di un’IG sprovvista di manifestazione verbale è altamente inverosimile, soprattutto per una registrazione;

o i segni abbinati (espressione verbale + grafica) sono protetti in modo più appropriato in quanto marchi (con limitazione alla provenienza dell’IG pertinente);

o le indicazioni geografiche che non siano delle denominazioni godono, al pari delle predette, della protezione senza registrazione (a minima, in quanto indicazioni di provenienza), attraverso gli art. 47 e segg. LPM;

o il riconoscimento reciproco del contenuto dei registri con un Paese terzo è semplificato e consente di evitare divergenze riguardo alla portata della protezione dei segni interessati.

Le indicazioni geografiche che si presentano in forma puramente grafica o abbinata non potranno quindi essere registrate in tale registro. Questa restrizione si applica in modo indifferenziato ai produttori o detentori svizzeri ed esteri, e rispetta dunque il principio del trattamento nazionale ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo TRIPS.

La formulazione proposta per le definizioni consente di coprire tanto i nomi geografici in senso stretto, quanto le denominazioni tradizionali13; una menzione esplicita di queste ultime, quale quella dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP agricole, non è dunque richiesta. L’UE ha introdotto questa semplificazione della formulazione delle definizioni nel suo regolamento (UE) n° 1151/2012.

Lett. a: la denominazione d’origine richiede un legame fisico con il territorio più pronunciato rispetto a quello richiesto per l’indicazione geografica, cosa che si traduce generalmente nella provenienza locale di materie prime le cui peculiarità si ritrovano nel prodotto finale. Alcuni prodotti coperti dal registro dell’IPI, quali le ceramiche prodotte partendo da una terra estratta localmente e dotata di particolari proprietà, possono perciò corrispondere alla definizione della DO. Ad esempio, Ráquira è stata registrata quale DO dalla Colombia nel 2010 per delle ceramiche fabbricate tradizionalmente nella regione di Ráquira partendo da argille estratte localmente e da sostanze coloranti di provenienza locale. Di conseguenza, per la Svizzera non è opportuno privarsi unilateralmente e a questo stadio della possibilità di registrare delle DO per i prodotti interessati.

La definizione della DO è identica a quella del regolamento (UE) n° 1151/2012, salvo che per le nozioni di Paese, regione o località, riprese dalla definizione dell’IG nell’Accordo TRIPS e in maniera armonizzata con la definizione dell’IG nella presente ordinanza.

Lett. b: il contenuto della definizione dell’IG è identico a quello della definizione fornita all’art. 22.1 dell’Accordo TRIPS, fatta salva la sostituzione del termine indicazione con denominazione (cfr. qui sopra).

13 Una denominazione tradizionale è una denominazione che, pur non essendo il nome di un luogo geografico, costituisce per il pubblico un riferimento all’origine geografica (indicazione di provenienza indiretta). Ad es., la denominazione tradizionale Longeole è stata registrata nel 2009 come DOP per la relativa salsiccia ginevrina.