Rapporto DOP IGP

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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regolamenti nel corso degli ultimi anni denota una certa tendenza alla convergenza fra le IG dei vini e degli alcolici e le DOP e le IGP dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.

Per quel che riguarda le IG dei prodotti che non rientrano né nella legislazione sulle DOP e le IGP agricole e alimentari, né nella legislazione sui vini e gli alcolici, attualmente non vi è un quadro europeo unificato. In effetti, alcuni Stati membri riconoscono e proteggono tali IG, e ciò mediante vari strumenti giuridici (ad es. registrazione, decisione giudiziaria, ecc.)10. A livello dell’Unione europea, il sistema dei marchi comunitari permette attualmente di proteggere le indicazioni geografiche a determinate condizioni. L’UE tuttavia non dispone al momento di un sistema di registrazione e di protezione delle IG per i prodotti non agricoli equivalente al sistema dei prodotti agricoli e alimentari.

Una riflessione su un sistema europeo unificato per la protezione delle IG non agricole è stata lanciata nel 2009 dalla Commissione europea, risp. dalla Direzione generale (DG) Commercio, che ha commissionato uno studio11 relativo alle IG non agricole che godono di una protezione giuridica negli Stati membri dell’UE, in Cina, in Russia, in Brasile, in India e in Svizzera. Tale iniziativa non ha conosciuto ulteriori significativi sviluppi in seno alla DG Commercio ed è in seguito passata alla DG Mercato interno e servizi.

La comunicazione della Commissione intitolata «Un mercato unico dei diritti della proprietà intellettuale» del 24 maggio 2011 menziona le IG dei prodotti non agricoli fra le «Principali iniziative politiche per far fronte alle sfide future» (punto 3.4.2):

Per la protezione di prodotti non agricoli gli Stati membri prevedono […] diversi sistema giuridici (ricorrendo, ad esempio, alla normativa in materia di concorrenza o di tutela dei consumatori o a marchi collettivi o di certificazione) e solo un terzo di essi ha elaborato una legislazione specifica che assimila le IG a DPI particolari. Tale frammentazione del quadro giuridico di protezione delle IG per prodotti non agricoli può incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno. Inoltre, la protezione delle IG per prodotti non agricoli costituisce un aspetto importante dei nego-

ziati commerciali bilaterali e multilaterali con i paesi terzi.

La Commissione è in procinto di avviare uno studio di fattibilità sulla questione delle IG per prodotti non agricoli e non alimentari che comprenda tutti i settori giuridici interessati. Lo studio fornirà in particolare un’analisi dei quadri giuridici vi-

genti negli Stati membri nonché una valutazione approfondita delle esigenze delle parti interessate e dell’incidenza economica potenziale della protezione delle IG per prodotti non agricoli. Sulla base dei risultati di questo lavoro e

dopo ulteriore riflessione e raccolta di prove complete, la Commissione deciderà sul modo più opportuno di procedere.

Un secondo studio12, pubblicato il 22 marzo 2013, non verteva unicamente sulle IG che godono di un riconoscimento e di una protezione esplicita (ex ante: ossia i prodotti che hanno già ottenuto un titolo di protezione specifico), ma anche sulle denominazioni potenzialmente proteggibili come IG, sia per l’UE che per l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera. Il medesimo raccomanda la messa in atto di un sistema europeo per le IG non agricole, analogo a quello esistente per le DOP e le IGP agricole, suggerendo che tale sistema potrebbe essere gestito dall’UAMI. La DG Mercato interno e servizi ha organizzato una consultazione pubblica il 22 aprile 2013 e una proposta della Commissione potrebbe essere pubblicata prima della fine del 2014.

In Francia, una nuova legislazione che consente il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti industriali e artigianali (capitolo IV della legge n° 2014-344 relativa al consumo [loi relative à la consommation]) è stata adottata dal Senato in seconda lettura il 29 gennaio 2014 ed è stata promulgata il 17 marzo 2014. Il decreto applicativo di tale legge dovrebbe essere pubblicato nell’estate 2014. Questa nuova legislazione francese prevede unicamente la categoria dell’IG, nella misura in cui la possibilità di riconoscimento di una DO per i prodotti interessati esiste già nel di-

10 Un esempio: Vallauris, per la ceramica, è una denominazione d’origine protetta dalla Francia in virtù di una sentenza della Corte di Cassazione (Camera civile) del 18 novembre 1930, adottata secondo la legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni di origine [loi sur la protection des appellations d’origine]. Questa denominazione è stata registrata nel sistema di Lisbona nel 1968 e compare nella lista del Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche del 14 maggio 1974 (RS 0.232.111.193.49). 11 Disponibile all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf 12 Disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_fr.htm