Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

Il capitale «going concern» necessario viene ancora oggi calcolato (cfr. art. 133 segg. e 128 segg.) sulla base di due parametri del «leverage ratio» (rapporto tra i fondi propri necessari e l’esposizione totale) e della quota ponderata in funzione del rischio (rapporto tra i fondi propri necessari e gli attivi ponderati in funzione del rischio o RWA).

Art. 129 Esigenza complessiva

Il capoverso 1 descrive la composizione dell’esigenza complessiva.

Secondo il capoverso 2 l’esigenza di base per il «leverage ratio» deve ammontare al 4,5 per cento, di conseguenza per i RWA risulta un’esigenza di base del 12,86 per cento. I lavori in corso del Comitato di Basilea sulle direttive per il calcolo dei RWA, che prevede di avvicinare i modelli di rischio interni utilizzati dalle grandi banche all’approccio standard, fanno apparire realistica l’ipotesi di una futura densità dei RWA del 35 per cento. Questa calibratura – una volta raggiunta una densità dei RWA corrispondente – garantisce anche che le esigenze relative ai RWA siano fondamentalmente vincolanti per le banche e che alle esigenze relative al «leverage ratio» sia attribuita la funzione di rete di sicurezza («backstop»). La calibratura del «bucket» per le due grandi banche poggia sulle attuali quote di mercato, comprese tra il 19,5 per cento e il 19,9 per cento, e sui noti indicatori, specifici agli istituti, relativi all’esposizione totale, compresi tra 900 e 975 miliardi di franchi. Questi valori corrispondono alla media della classificazione applicabile alle due grandi banche. Si vuole così impedire che con una piccola variazione della quota di mercato o dell’esposizione totale la banca sia costretta a cambiare il «bucket». In questo modo viene aumentata la certezza di pianificazione.

Secondo il capoverso 3, in base all’attuale regime dei fondi propri le SIB vengono assegnate a diversi livelli (approccio «bucket»; allegato 9) con la «componente progressiva» – che raffigura il grado di rilevanza sistemica – in funzione della loro quota di mercato e dell’esposizione totale. Da questi livelli risultano i supplementi progressivi per il «leverage ratio» e i RWA. Il sistema dei supplementi ha una struttura «convessa», ossia i supplementi aumentano maggiormente a partire da una determinata quota di mercato o esposizione totale. In tal modo le grandi banche sono incentivate a non accrescere ulteriormente il loro grado di rilevanza sistemica. Questa disposizione corrisponde all’approccio internazionale definito per il supplemento di capitale per le banche di rilevanza sistemica globale (supplemento deciso dal FSB per le G-SIB).

Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

Analogamente alle esigenze in materia di fondi propri applicabili a tutte le banche secondo il titolo terzo dell’OFoP, il «leverage ratio» e i RWA sono suddivisi in un’esigenza minima e in una componente detta «cuscinetto». I fondi propri minimi di cui al capoverso 1 devono ammontare al 3 per cento del «leverage ratio» e all’8 per cento dei RWA (entrambi soddisfano a livello quantitativo gli standard minimi di Basilea III), mentre secondo il capoverso 2 la differenza rispetto all’esigenza complessiva (composta dall’esigenza di base e dai supplementi) costituisce il cuscinetto.

Il capoverso 3 disciplina le condizioni per scendere al di sotto del cuscinetto di fondi propri e il capoverso 4 disciplina le relative conseguenze. Entrambi i capoversi corrispondono di principio al vigente articolo 129 capoversi 3 e 4 OFoP. Nel caso in cui non vengono tempestivamente ristabilite le esigenze in materia di fondi propri, la FINMA deve in particolare poter adottare le misure necessarie (e proporzionate). Le regole che la FINMA dovrà applicare corrisponderanno alle direttive del Comitato di Basilea nell’ambito del cuscinetto di conservazione del capitale secondo le quali la banca, se scende al di sotto di quanto prescritto, deve impegnarsi a ricostituire il cuscinetto e adottare misure per trattenere gli utili (riduzione dei dividendi, blocco di eventuali programmi di riacquisto di azioni, riduzione o abolizione dei bonus).