Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche
In base alla vigente disposizione dell’articolo 125 OFoP le agevolazioni a livello di singolo istituto possono essere concesse se l’adempimento delle esigenze a livello di singolo istituto comporta un aumento delle esigenze a livello di gruppo finanziario. L’abolizione di questo anacronismo risponde al mandato del Consiglio federale.
Attualmente le esigenze in situazioni di «gone concern» per le due grandi banche attive a livello internazionale ammontano al 5 per cento nel caso del LR e al 14,3 per cento nel caso dei RWA. Entrambe le banche sono presumibilmente in grado di adempiere le esigenze entro la fine del 2019. In linea di principio anche per le banche di rilevanza sistemica che non sono attive a livello internazionale (ZKB, Raiffeisen e PostFinance) sussiste necessità d’intervento nell’ambito delle esigenze «gone concern». Tuttavia l’impostazione dei piani d’emergenza rilevanti in situazioni di «gone concern» non è ancora definita per queste banche, che per il momento potranno dunque limitarsi ad adempiere le esigenze attuali nella componente progressiva. Non appena saranno resi noti i principi generali di questi piani, sarà possibile stabilire concretamente le esigenze «gone concern». La tematica sarà oggetto del prossimo rapporto concernente la valutazione secondo l’articolo 52 LBCR delle disposizioni svizzere «too big to fail» da sottoporre al Parlamento. Il rapporto dovrà essere approvato dal Consiglio federale entro la fine del mese di febbraio del 2017.
Il termine fissato per l’attuazione della pianificazione d’emergenza crea certezza del diritto per le banche e gli investitori istituzionali e privati. Nei gruppi finanziari dotati di una struttura meno complessa un termine di tre anni sarà sufficiente, tanto più che in base alle conoscenze attuali questi gruppi non pianificano importanti cambiamenti organizzativi o strutturali. Le due SIB attive a livello internazionale, invece, non solo hanno forti interconnessioni internazionali, ma si trovano anche in una fase di trasformazione strutturale; soprattutto il trasferimento delle prestazioni di servizi in un’apposita filiale avrà ripercussioni sul piano d’emergenza. Per queste due banche il termine fissato a fine 2019 è quindi appropriato. Fino ad allora saranno tenute ad adempiere anche le aumentate esigenze in materia di fondi propri illustrate in precedenza. Il miglioramento della capacità globale di liquidazione costituisce, nei confronti di quella nazionale, un processo continuo, al quale la banca è chiamata a lavorare costantemente e che deve essere regolarmente seguito e valutato in primo luogo dalla FINMA nonché dalle autorità di vigilanza svizzere ed estere membri del cosiddetto «Crisis Management Colleges». Una limitazione temporale formale non è pertanto appropriata. Per il miglioramento della capacità globale di liquidazione non viene fissato alcun termine. Tuttavia, tale capacità fa parte della verifica del piano svizzero d’emergenza se è determinante per la sua attuazione.
1.3.2 Categorizzazione
La normativa proposta è ora applicata all’OBCR e si trova quindi a un livello appropriato di regolamentazione, senza però creare nuovi obblighi per le banche coinvolte. Per i dettagli si rimanda al commento relativo all’OBCR.
1.4 Sviluppi a livello internazionale e diritto comparato
Con le nuove prescrizioni TBTF previste la Svizzera figurerà ancora tra i Paesi leader a livello internazionale in fatto di esigenze in materia di fondi propri in situazioni di «going concern» per le banche di rilevanza sistemica globale. Ciò corrisponde alle direttive del Consiglio federale enunciate nel suo rapporto di valutazione del 18 febbraio 2015. Nell’ambito del «leverage ratio» in situazioni di «going concern» le previste disposizioni nazionali in Svizzera, negli Stati Uniti e nel Regno Unito superano gli standard minimi di Basilea III; quelle previste in Svizzera e negli Stati Uniti li superano anche su base ponderata in funzione del rischio. In questo caso è importante non solo confrontare le cifre, ma pure considerare l’importanza delle banche di rilevanza sistemica per le economie nazionali. In questa ottica le due grandi banche svizzere CS e UBS sono molto più importanti in rapporto al prodotto interno lordo svizzero rispetto alle due maggiori banche di rilevanza sistemica in altri Paesi, in particolare