Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri in futuro Banche della cat. 5 (valore minimo) Banche della cat. 3

T2 AT1

10,5%

8%

T2 T2

AT1 AT1

Per le banche non cambia dunque niente dal punto di vista materiale. Viene tuttavia precisato che le esigenze secondo il vigente articolo 45 capoversi 1–3 costituiscono anche esigenze relative al cuscinetto. Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la FINMA deve adottare misure in materia di vigilanza. Come sinora, può inoltre definire opportune soglie d’intervento in circolari di riferimento. Le disposizioni di cui al titolo terzo dell’OFoP si applicano sostanzialmente anche alle banche di rilevanza sistemica, che sono tuttavia tenute a osservare anche le disposizioni (più severe) del titolo quinto.

Art. 44a Cuscinetto anticiclico esteso

Per garantire che il cuscinetto anticiclico di capitale tenga adeguatamente conto dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito per il settore bancario, le banche con un elevato totale di bilancio o una forte esposizione all’estero dovrebbero considerare nel calcolo del loro cuscinetto anticiclico di capitale anche una crescita eccessiva del credito all’estero. In tal modo viene applicata un’esigenza secondo Basilea III (§§ 142 segg.). Se le banche nei periodi in cui i crediti e le altre categorie di valori patrimoniali registrano una crescita elevata all’estero, con ripercussioni significative sul loro profilo di rischio, non costituiscono una base sufficiente di fondi propri in grado di assorbire le perdite, è possibile che a seguito di interazioni negative («spill over effect») l’erosione della base di fondi propri produca anche un effetto destabilizzante sul settore bancario svizzero nel caso in cui si verifichino perdite all’estero.

Secondo il capoverso 1, la soglia del totale di bilancio è pari ad almeno 250 miliardi di franchi. Una soglia alternativa risulta per un’esposizione complessiva all’estero di almeno 25 miliardi di franchi. Paragonata con l’attuazione di Basilea III negli USA, che fissa la soglia per un’esposizione all’estero a 10 miliardi USD, la soglia è pertanto più elevata. Secondo il capoverso 2 e in linea con Basilea III l’unico fattore determinante è costituito dall’esposizione coperta con fondi propri nei confronti del settore non bancario privato all’estero («private sector credit exposures including non-bank financial sector exposures»). I rischi creditizi coperti con fondi propri nei confronti del settore pubblico e delle banche sono esplicitamente esclusi. Il cuscinetto anticiclico di capitale esteso è calcolato come quota che si applica ai cuscinetti anticiclici di capitale negli Stati nei quali le posizioni di rischio creditizio sono documentate (cpv. 2 e 3). L’insieme degli ordinamenti giuridici da considerare si limita agli Stati del Comi-