Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

Il capoverso 2 attua le istruzioni del Consiglio federale secondo cui in linea di massima i singoli istituti che esercitano funzioni di rilevanza sistemica di un gruppo finanziario non potranno più in futuro ricorrere alle agevolazioni. Sono ammesse eccezioni per i singoli istituti se la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica del gruppo finanziario è esigua. L’importanza «esigua» può riflettersi innanzi tutto in una quota diretta complessivamente molto bassa di funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario, ove una quota diretta di funzioni di rilevanza sistemica inferiore al 5 per cento può essere considerata esigua. Nel caso di valori più alti sarà la FINMA a decidere, tenendo conto di tutti i fattori fondamentali (rapporti all’interno di un gruppo, mercato interessato, rischi determinanti ecc.). A incidere in modo particolare è la dipendenza dalle rimanenti unità del gruppo finanziario, segnatamente se l’eventuale scioglimento del singolo istituto è subordinato all’attivazione del piano d’emergenza o se tale scioglimento potrebbe avvenire in maniera autonoma. Il gruppo finanziario viene quindi anche incentivato a organizzarsi possibilmente in modo tale da riunire in un’unica unità tutte le funzioni di rilevanza sistemica o a effettuare una separazione ex ante. La disposizione assicura così che le funzioni di rilevanza sistemica siano attribuite a unità del gruppo finanziario che non beneficiano di agevolazioni e, quindi, che presentano a tutti gli effetti una capitalizzazione corrispondente a quella che l’opinione pubblica può attendersi sulla base della regolamentazione vigente.

Se l’agevolazione consiste di una riduzione delle esigenze in materia di fondi propri, queste ultime devono corrispondere almeno agli standard minimi di Basilea conformemente al capoverso 3. Le agevolazioni che possono essere concesse a livello di singolo istituto nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri dovranno dunque limitarsi alle esigenze relative ai RWA secondo lo standard di Basilea III (incluso il cuscinetto di conservazione del capitale), attualmente pari al 10,5 per cento. Le agevolazioni nell’ambito dei fondi propri dichiarati sono peraltro più evidenti rispetto ad altre agevolazioni.

Riguardo alla pubblicazione disciplinata al capoverso 4 la nuova formulazione precisa che il rapporto pubblicato dal gruppo finanziario deve contenere informazioni trasparenti sulle agevolazioni concesse. Non sarà dunque più sufficiente presentare aspetti riguardanti il singolo istituto in modo più o meno nascosto fornendo informazioni consultabili unicamente elettronicamente. L’obbligo di pubblicazione implica anche che dal rapporto di gestione risulti il valore quantitativo delle agevolazioni; deve dunque indicare come si presenta la situazione dei fondi propri – in termini numerici – prima e dopo la concessione delle agevolazioni. A lungo termine tale situazione diventerà più trasparente, in quanto l’effetto di una riduzione delle esigenze in materia di fondi propri potrà essere chiaramente calcolato dalla differenza tra le esigenze relative ai RWA a livello di singolo istituto con e senza agevolazioni.

Art. 125a Esposizione totale

La disposizione riprende il concetto di esposizione totale sinora descritto all’articolo 135 OFoP e in vigore dal 1° gennaio 2015.

2.1.2 Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca (capitale «going concern»)

Art. 128 Principio

La disposizione di principio di questo capitolo rielaborato e dotato di un nuovo titolo stabilisce che, ai sensi delle seguenti disposizioni, le SIB devono adempiere esigenze particolari in materia di fondi propri per evitare, in una situazione di stress, misure di insolvenza o l’aiuto statale. Queste esigenze «going concern» non intendono evitare in ogni caso il risanamento o la liquidazione («resolution») di una banca. Come condizione necessaria di un risanamento o una liquidazione ordinati le SIB dovranno piuttosto predisporre fondi supplementari in grado di assorbire le perdite nel caso del «gone concern» (cfr. art. 132 segg.).