Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Ricalibratura TBTF

Le disposizioni «too big to fail» (TBTF) della legge sulle banche (LBCR)1, in vigore dal 1° marzo 2012, intendono impedire che, in caso di crisi, le banche di rilevanza sistemica (di seguito chiamate anche SIB) debbano essere salvate con i soldi dei contribuenti. Ai sensi dell’articolo 52 della legge sulle banche, al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni interessate il Consiglio federale deve esaminarle paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all’estero e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze. Conformemente a questo mandato legale, nella seduta del 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha licenziato il suo rapporto di valutazione concernente le disposizioni svizzere «too big to fail» all’attenzione del Parlamento e incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in collaborazione con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) e coinvolgendo direttamente gli istituti finanziari di rilevanza sistemica interessati, di sottoporre proposte al Consiglio federale, entro la fine del mese di dicembre del 2015, in merito alle necessarie modifiche di legge e all’attuazione delle seguenti raccomandazioni da 2 a 6 del rapporto di valutazione:

2. ricalibrare le esigenze in materia di fondi propri;

3. adeguare il requisito della qualità del capitale;

4. adeguare l'art. 125 OFoP per gli istituti individuali che svolgono funzioni di rilevanza sistemica;

5. fissare un termine per l’attuazione del piano d’emergenza svizzero e per migliorare la «resolvability» globale;

6. completare il regime TBTF rendendo vincolanti i requisiti previsti dall'indicatore TLAC e assicurare così l'esistenza di obbligazioni («bail-in») sufficienti al risanamento o alla liquidazione ordinata.

1.1.2 Categorizzazione

Il 19 giugno 2013 il Parlamento ha trasmesso la mozione 12.3656 «Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un’ordinanza distinta o integrarle rapidamente mediante revisione dell’ordinanza sui fondi propri» depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi nella versione modificata dal Consiglio degli Stati. Con questa mozione il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per tutte le banche in un’ordinanza distinta, garantendo che le esigenze in materia di fondi propri per le banche TBTF e le altre banche siano proporzionate e non generino una distorsione della concorrenza, a prescindere dal modello di calcolo scelto.

1.1.3 «Bail-in bond»

Gli strumenti di debito emessi a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza (di seguito chiamati per semplicità «bail-in bond») copriranno in futuro la parte prevalente delle esigenze in situazioni di «gone concern» per le banche di rilevanza sistemica. La presente modifica dell’ordinanza disciplina la computabilità di questi strumenti di debito.

1 RS 952.0