Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

progressiva), ma non deve essere obbligatorio. Ciò deve comportare una riduzione delle esigenze quantitative (rispetto agli strumenti «bail-in») poiché la qualità del capitale deve essere considerata nel complesso superiore. Il valore superiore dei LT-CoCos rispetto ai «bail-in bond» in caso di liquidazione è riconducibile alle esigenze più elevate in termini di durata iniziale, alla postergazione obbligatoria, alla possibilità di anticipare e rendere più flessibile il momento della copertura delle perdite (in particolare a prescindere da un risanamento) e all’obbligo di copertura integrale delle perdite nel momento di rischio d’insolvenza («point of non-viability», PONV). Se si applica un rapporto di computo di 2-3 tra LT-CoCos e strumenti «bail-in», le esigenze LR possono essere ridotte al massimo dell’1 per cento e le esigenze relative ai RWA del 2,86 per cento. Nel capoverso 4 viene effettuata anche una modifica materiale secondo la quale per le banche di rilevanza sistemica in futuro il «trigger» basso è pari al 5,125 per cento di CET1. A seguito di questo aumento si rende necessaria una disposizione transitoria all’articolo 148b. Inoltre, in teoria per l’adempimento si potrà riconsiderare anche la componente Tier 2 (senza «trigger»), poiché questa risulta di qualità più elevata rispetto agli strumenti «bail-in».

Secondo il capoverso 5, se le esigenze «going concern» sono ampiamente rispettate, è possibile ricorrere a strumenti di capitale di qualità CET1 o Tier 1 per adempiere tali esigenze, nella misura in cui ciò ottemperi alle esigenze internazionali. Tuttavia tali strumenti non possono essere contemporaneamente computati attraverso l’approccio «going concern» (o nel cuscinetto).

Art. 133 Sconti

La disposizione riprende le vigenti regole riguardanti le agevolazioni concesse per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione globali di cui all’articolo 131 capoverso 3 lettera c e capoversi 4 e 5 OFoP. Per una migliore differenziazione rispetto alle agevolazioni secondo l’articolo 125, in futuro dovrà essere utilizzato il concetto dello sconto (di conseguenza all’art. 65 OBCR sarà necessario apportare la pertinente modifica). Gli sconti di cui al presente titolo devono rimanere vincolati a rigorose direttive (nessun automatismo). Inoltre, l’ammontare dei fondi supplementari, considerati gli sconti, non può scendere sotto il 3 per cento del «leverage ratio» e l’8,6 per cento dei RWA. La loro diminuzione non può inoltre ledere gli standard internazionali. In considerazione del fatto che i requisiti minimi TLAC a partire dal 1° gennaio 2022 aumenteranno dal 6 per cento al 6,75 per cento (LR) e dal 16 per cento al 18 per cento (RWA), consegue che a partire dal 2022 l’ammontare dei fondi supplementari, considerati gli sconti, non potrà scendere sotto i valori del 3,75 per cento (LR) e del 10 per cento (RWA). La FINMA valuterà le misure di ristrutturazione già attuate volte a migliorare la possibilità di risanamento e liquidazione (come in particolare la creazione ex-ante di un’entità svizzera separata) e stabilirà la conseguente entità degli sconti fondandosi sulla situazione specifica della banca.

2.1.4 Norme particolari in materia di ripartizione dei rischi

Art. 136 cpv. 1 e 2 lett. a

Devono essere adeguati di volta in volta i pertinenti riferimenti, ad esempio al capoverso 1 il riferimento alle «esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite» (anziché alla componente progressiva) e al capoverso 2 lettera a quello ai «fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca», ossia in particolare i rinvii agli articoli 130, 131a e 131b OFoP (anziché agli art. 128 e 129 OFoP). In questo modo si precisa che gli eventuali fondi propri di base di qualità primaria predisposti per l’adempimento delle esigenze «gone concern» non vengano considerati come base per il calcolo della percentuale né qualificati come fondi propri di base di qualità primaria liberamente disponibili e computabili.