Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

Art. 126a Strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza

Gli strumenti di debito emessi a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza, i cosiddetti «bail-in bond», non costituiscono fondi propri prudenziali. Non devono dunque essere confusi con il capitale convertibile computabile (CoCos) di cui all’articolo 126. Se scendono sotto il «trigger» o in caso di rischio d’insolvenza, i CoCos si convertono secondo un meccanismo contrattualmente predefinito oppure rafforzano la banca riducendo i crediti, mentre i «bail-in bond» intervengono a copertura delle perdite nel risanamento o su richiesta della FINMA, la quale deve determinare concretamente il grado di copertura delle perdite.

La nuova disposizione prevede che i «bail-in bond» soddisfino in particolare i seguenti criteri essenziali:

 devono essere interamente versati, non possono prevedere una risoluzione anticipata da

parte del creditore e possono essere rimborsati prima della scadenza solo con l’approvazione della FINMA (cpv. 1 lett. a, f e k);

 devono essere emessi dalla Svizzera ai fini della certezza del diritto (cpv. 1 lett. b);

 per lo stesso motivo devono essere emessi ai sensi del diritto svizzero e con foro svizzero

(cpv. 1 lett. c);

 devono essere emessi dalla società madre del gruppo conformemente alla strategia del

«single point of entry» privilegiata dalla Svizzera per il risanamento di G-SIB di rilevanza sistemica (cpv. 1 lett. d); fino alla prevista esenzione degli interessi sui «bail-in bond» dall’imposta preventiva (1.1.2017), con l’approvazione della FINMA possono essere emessi anche da una società del gruppo costituita a tale scopo;

 devono essere postergati agli altri crediti (cpv. 1 lett. e), ritenuto come la postergazione

possa essere garantita contrattualmente, statutariamente o strutturalmente;

 non possono essere compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da ritardare o

ridurre la copertura della perdita al momento della decisione della FINMA (cpv. 1 lett. g);

 devono contenere una disposizione contrattuale, secondo cui i creditori interessati hanno

preso atto della competenza della FINMA in merito alle misure di risanamento concernenti il loro credito e vi acconsentono (cpv. 1 lett. h);

 non devono contenere elementi di un’operazione in derivati (cpv. 1 lett. i);

 non possono costituire una forma di autofinanziamento della banca emittente (cpv. 1

lett. j; analogamente all’art. 20 OFoP).

Il capoverso 2 precisa che la qualità dei «bail-in bond» non si limita ai prestiti investiti con collocamento pubblico o privato e che lo stesso risultato può essere raggiunto anche con un semplice prestito.

Art. 127, rubrica

La rubrica precisa che nel presente articolo viene disciplinata la computabilità del capitale convertibile; la computabilità del capitale «bail-in» è ripresa nel nuovo articolo 127a.

Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond»

Il capoverso 1 stabilisce che per i «bail-in bond» è sufficiente una durata residua di oltre un anno per il computo. Pertanto, con l’avvicinarsi del momento di rimborso la presente disposizione è più liberale di quella che disciplina il cosiddetto «ammortamento», ossia il parziale mancato computo del capitale Tier 2. D’altro canto la prassi corrente per il capitale Tier 2 consente alle banche di evitare l’ammortamento all’atto del computo stipulando opzioni di risoluzione. Una durata residua di oltre 5 anni non esige ammortamenti per il capitale Tier 2, anche se la banca prevede opzioni di risoluzione che, di fatto, possono ridurre la durata. In