Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche
tato di Basilea. Quest’ultimo tiene un elenco di tutte le decisioni, le quote e le altre prescrizioni relative ai cuscinetti anticiclici di capitale per tutti gli Stati membri. Le decisioni e le quote pubblicate sul sito Internet8 sono vincolanti per le banche interessate. L’ammontare del cuscinetto anticiclico è calcolato come media ponderata delle quote dei cuscinetti anticiclici di capitale che si applicano negli Stati membri del Comitato di Basilea nei quali le posizioni di credito determinanti della banca sono documentate. La ponderazione delle quote per ciascun Stato membro corrisponde all’esigenza complessiva in materia di fondi propri a copertura dei rischi di credito per le esposizioni creditizie nei confronti del settore bancario non privato nello Stato in questione, divisa per l’esigenza complessiva in materia di fondi propri a copertura dei rischi di credito della banca per le esposizioni creditizie nei confronti del settore non bancario privato in tutti i Paesi. Il cuscinetto di capitale ammonta tuttavia al massimo al 2,5 per cento di tutte le posizioni ponderate, fermo restando che è computabile un cuscinetto anticiclico da detenere secondo l’articolo 44. L’espressione «rischio di credito» fa riferimento a tutti i rischi di credito che devono essere coperti con fondi propri e, ai fini del cuscinetto anticiclico di capitale, comprende anche le relative esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio contenute nel portafoglio di negoziazione per il rischio specifico, il cosiddetto rischio incrementale («incremental risk charge»; massima perdita degli strumenti su saggi di interesse in riferimento ai rischi di insolvenza e di migrazione) e le cartolarizzazioni.
I capoversi 4 e 5 stabiliscono che in Svizzera il cuscinetto anticiclico di capitale è calcolato secondo la procedura indicata all’articolo 44. Un cuscinetto anticiclico limitato a determinate posizioni di credito secondo l’articolo 44 capoverso 3 non può essere considerato ai fini del cuscinetto anticiclico esteso, né per il suo calcolo né per la sua computabilità. Per il resto, in base al capoverso 6, si applica l’articolo 43 capoversi 2 e 3 per analogia.
La FINMA emanerà le disposizioni di esecuzione tecniche. In particolare definirà i Paesi ai quali dovranno essere attribuiti un’esposizione creditizia o un rischio di credito. A tal fine dovrebbe basarsi in linea di principio sul debitore finale («ultimate obligor»).
Art. 45 Fondi propri supplementari
Dal momento che i fondi propri «supplementari» sinora disciplinati ai capoversi 1–3 della presente disposizione sono ormai contenuti nel cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 e all’allegato 8, in questo articolo rimane soltanto il capoverso 4 indicante le circostanze particolari per detenere «ulteriori» fondi propri, che la FINMA può esigere da una banca nel singolo caso se sono soddisfatte determinate condizioni.
2.3. Strumenti di debito emessi a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza («bail-in bond»)
Conformemente alle prescrizioni del FSB in materia di TLAC, vengono definiti i «bail-in bond» principalmente previsti per adempiere le esigenze «gone concern». Con l’emissione di simili strumenti di debito destinati in particolare alla copertura delle perdite in caso di risanamento, le SIB attive a livello internazionale dovrebbero costituire impegni standardizzati che andrebbero a coprire le perdite dopo i fondi propri e prima degli altri impegni.
Art. 126, rubrica
La rubrica viene modificata per differenziare meglio il capitale convertibile dai nuovi strumenti di debito inseriti in questo capitolo.
8 www.bis.org > Monetary & financial stability > Basel Committee on Banking Supervision > Implementation > Countercyclical capital buffer (CCyB)