Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

capitale emessi anteriormente all’entrata in vigore della presente modifica dalle G-SIB che non soddisfano queste condizioni.

Art. 148f Cuscinetto anticiclico esteso

La componente internazionale del cuscinetto anticiclico sarà introdotta gradualmente; soltanto dal 2019 essa ammonterà al massimo al 2,5 per cento di tutte le posizioni ponderate (cfr. art. 44a).

3 Commento alle modifiche di altri atti normativi

3.1 Ordinanza del 30 aprile 201410 sulle banche

Art. 2 cpv. 2 e all. 3

Le categorie 1-5 dovranno essere definite nell’ordinanza sulle banche in base agli attuali criteri contenuti nella circolare FINMA 2011/2. L’allegato 3 contiene i criteri determinanti per la categorizzazione delle banche con i relativi valori. Riprende il contenuto della circolare FIN-MA 2011/2 ma, per ragioni di chiarezza, utilizza il concetto di «fondi propri minimi» (art. 42 OFoP) anziché di «fondi propri necessari» come nell’appendice della circolare.

Art. 60 cpv. 3 e art. 69 cpv. 3

La disposizione introduce termini entro i quali deve essere attuata la pianificazione d’emergenza delle banche di rilevanza sistemica. Si può rimandare alle spiegazioni contenute più sopra al numero 1.3.1 (alla fine).

Art. 61 cpv. 2

Il miglioramento della capacità globale di liquidazione costituisce un processo continuo al quale la banca deve lavorare costantemente e che deve essere regolarmente seguito e valutato, in primo luogo dalla FINMA nonché dai membri del «Crisis Management Colleges» per le banche, di cui fanno parte le autorità di vigilanza e le banche centrali principalmente coinvolte. Una limitazione temporale formale non è pertanto appropriata. Esiste uno stretto nesso reale con il piano svizzero d’emergenza, poiché il successo della sua attuazione dipende in misura significativa dalla capacità globale di liquidazione (come in particolare la creazione ex ante di un’entità svizzera separata). Quest’ultima fa dunque parte della verifica del piano svizzero d’emergenza se è determinante per la sua attuazione.

Art. 63 cpv. 2 lett. a e art. 65

Le modifiche consistono di adeguamenti formali, derivanti dalla revisione dell’OFoP. Il rimando all’articolo 130 capoverso 1 OFoP, previsto nell’articolo 63 capoverso 2 lettera a, riguarda anche la rispettiva qualità del capitale di cui all’articolo 131 lettera a numero 1 nonché lettera b numero 1 OFoP. Se si fa riferimento alle esigenze minime in materia di fondi propri rispetto al «leverage ratio» viene anche dato l’inasprimento materiale.

3.2 Ordinanza del 25 novembre 201511 sull’infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1 e 56 cpv. 1

Dato che le componenti di fondi propri sinora disciplinate all’articolo 45 capoversi 1–3 OFoP sono contenute nel cuscinetto di fondi propri secondo l’articolo 43 e l’allegato 8 OFoP, all’articolo 45 rimane solo il capoverso 4. Di conseguenza agli articoli 48 capoverso 1 e 56 capoverso 1 OInFi occorre dunque modificare i rimandi.

10 RS 952.02

11 RS …