Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

2.2 Categorizzazione delle banche

Art. 41 cpv. 1 lett. c e cbis

La composizione dei fondi propri necessari deve essere completata a seguito dell’estensione del cuscinetto anticiclico, che comprende ora una parte internazionale conformemente all’articolo 44a.

Art. 42 cpv. 1

Le categorie delle banche hanno importanza al di là delle esigenze in materia di fondi propri (ad es. relativamente alla liquidità o all’attività di audit). Di conseguenza l’OFoP, che disciplina in particolare i fondi propri, non è l’ordinanza appropriata per stabilire la definizione delle categorie. Per la regolamentazione chiesta dalla mozione 12.3656 a livello di ordinanza è indicata l’ordinanza sulle banche (cfr. i precedenti commenti all’art. 2 cpv. 2 e l’allegato 3 OBCR). È invece opportuno sancire nell’OFoP le esigenze in materia di fondi propri delle banche. Se l’OFoP e l’OBCR riprendono i pertinenti contenuti sinora applicabili della circolare FINMA 2011/2, quest’ultima dovrà essere modificata. I concetti di «quota di capitale complessivo», «quota CET1» e «quota dei fondi propri di base» vengono eliminati poiché non sono necessari all’articolo 42.

Art. 43 cpv. 1 e all. 8

All’articolo 43 viene definito il cuscinetto di fondi propri differenziato per categoria di banche. Questo cuscinetto è costituito dal vigente cuscinetto di capitale proprio pari al 2,5 per cento, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria (art. 43), e dai fondi propri «supplementari», finora disciplinati all’articolo 45 capoversi 1-3, da detenere a seconda della categoria sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, fondi propri di base supplementari e fondi propri complementari. Conformemente a questo approccio, il cuscinetto di fondi propri consiste dunque degli attuali fondi propri di base di qualità primaria pari al 2,5 per cento e delle componenti del cuscinetto, talvolta meno esigenti dal punto di vista della qualità del capitale, secondo il vigente articolo 45 capoversi 1-3. Le esigenze concrete per categoria di banche sono presentate all’allegato 8. Il cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 e i fondi propri minimi di cui all’articolo 42 compongono la «quota complessiva di fondi propri» (finora «obiettivo di fondi propri») e possono essere illustrati schematicamente come segue, in base all’esempio delle categorie di banche 5 (valore minimo) e 3:

Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri allo stato attuale Banche della cat. 5 (valore minimo) Banche della cat. 3

12%

T2 AT1

10,5%

8% 8%

T2 T2

AT1 AT1