Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

La tematica sarà oggetto del prossimo rapporto concernente la valutazione secondo l’articolo 52 LBCR delle disposizioni svizzere «too big to fail» da sottoporre al Parlamento. Il rapporto dovrà essere approvato dal Consiglio federale entro la fine del mese di febbraio del 2017.

In rapporto alla ricalibratura è previsto anche di fissare un termine per l’attuazione della pianificazione d’emergenza, ovvero il piano d’emergenza delle SIB attive a livello internazionale deve essere attuato entro il 31 dicembre 2019. Le altre SIB sono tenute ad attuare i loro piani d’emergenza entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS. Alla FINMA è concessa la possibilità di prorogare tale termine in casi fondati.

1.2.2 Categorizzazione

La categorizzazione delle banche è ora stabilita nell’OBCR. Inoltre le esigenze e gli obiettivi in materia di fondi propri per tutte le categorie di banche saranno disciplinati nell’ordinanza sui fondi propri e non più a livello di circolare. In tal modo, oltre alle SIB (già considerate al titolo quinto dell’OFoP), al titolo terzo dell’OFoP saranno inserite le fasce di oscillazione delle quote di capitale necessarie per le banche che non hanno rilevanza sistemica. Altri aspetti, finora disciplinati nella circolare FINMA 2011/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche», continuano a essere considerati nella circolare, che sarà adeguata di conseguenza.

1.2.3 «Bail-in bond»

Si rimanda al commento riportato di seguito relativo agli articoli 126 e seguenti dell’OFoP.

1.3 Valutazione della nuova regolamentazione

1.3.1 Ricalibratura

Per le due grandi banche le esigenze in situazioni di «going concern» ammontano al 5 per cento del «leverage ratio» e al 14,3 per cento dei RWA. L’attuale dotazione di capitale RWA si colloca al 16,8 per cento per UBS e al 14,0 per cento per CS, mentre il «leverage ratio» è pari al 3,5 per cento per le due grandi banche. Le nuove esigenze che dovranno rispettare la Raiffeisen sono pari al 4,625 per cento (LR) e al 13,22 per cento (RWA), quelle della Banca cantonale di Zurigo (ZKB) sono pari al 4,5 per cento (LR; attualmente del 6,0 %) e al 12,86 per cento (RWA), mentre i valori richiesti a PostFinance sono del 4,5 per cento (LR) e del 12,86 per cento (RWA; attualmente del 19,6 %). Gli ultimi tre istituti adempiono dunque già le nuove esigenze. La presente proposta ottempera alle prescrizioni di Basilea III e ai supplementi previsti dal FSB per le G-SIB (nel caso di UBS e CS).

Riguardo alla qualità del capitale, per adempiere le esigenze relative al «leverage ratio» in situazioni di «going concern» si può ricorrere al massimo all’1,5 per cento di CoCos con «trigger» elevato (HT-CoCos) di qualità Tier 1; il resto deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria (CET1) (CS/UBS dovrebbero dunque detenere il 3,5 % sotto forma di CET1, Raiffeisen il 3,13 %, ZKB e PostFinance il 3 %). Nel caso dei RWA sono ammessi al massimo il 4,3 per cento di HT-CoCos di qualità Tier 1, il resto deve essere detenuto sotto forma di CET1 (CS/UBS dovrebbero quindi detenere il 10 % sotto forma di CET1, Raiffeisen l’8,93 %, ZKB e PostFinance l’8,57 %). L’elevata quota richiesta sotto forma di CET1 è giustificata dal fatto che il capitale CET1 ha una migliore capacità di assorbire le perdite e in passato (in particolare nelle fasi di crisi) il mercato ricorreva alla quota CET1 per valutare la solvibilità. La regolamentazione qui proposta che, oltre a CET1, prevede la computabilità di HT-CoCos (al massimo l’1,5 % del LR e il 4,3 % dei RWA) sotto forma di fondi propri di base supplementari soddisfa, prima di tutto, le richieste delle banche, che preferiscono gli HT-CoCos, tra l’altro per motivi fiscali.