Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche
relazione con il previsto rinvio ai presupposti dell’articolo 126a occorre inoltre considerare l’articolo 148e.
Il capoverso 2 intende garantire che, in caso di contemporanea scadenza di strumenti «bailin», non si creino variazioni improvvise e di entità significativa («cliff effect») che pregiudichino la stabilità della banca. In particolare, di principio nell’arco di un anno non può giungere a scadenza più del 15 per cento degli strumenti «bail-in» computabili ai fini dell’adempimento delle esigenze in situazioni di «gone concern».
Il capoverso 3 permette alla banca di computare gli impegni derivanti dalla componente Tier 2 (con l’ammortamento non sono più computabili come fondi propri prudenziali) come impegno «bail-in», purché la sua durata sia di almeno un anno (art. 127a cpv. 1).
Con il capoverso 4 si intende garantire, nell’ottica superiore della stabilità finanziaria in Svizzera, che le banche svizzere di rilevanza sistemica non detengano «bail-in bond» di altre banche di rilevanza sistemica. In questo senso il capoverso 4 rafforza il divieto per le banche di rilevanza sistemica, sinora sancito al numero marginale 78 della circolare FINMA 2013/1 «Fondi propri computabili – banche», di detenere capitale convertibile di altre banche. Viene inoltre inserito un divieto di detenere «bail-in bond» tra le banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Nel caso delle SIB attive a livello internazionale bisogna tenere conto della definizione stabilita dal FSB, mentre per il resto la FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche.
2.4 Disposizioni transitorie
2.4.1 Disposizioni transitorie vigenti
Art. 143
L’articolo 143 è obsoleto e può essere abrogato.
Art. 144
Anche l’articolo 144 può essere abrogato, considerato che le banche hanno già costituito il cuscinetto di fondi propri con l’inclusione dei fondi propri «supplementari», disciplinati all’articolo 45 capoversi 1–3 (cfr. il commento all’art. 43 e l’all. 8 OFoP), che finora dovevano essere detenuti in funzione della categoria (cfr., in merito all’interazione del cuscinetto secondo i vecchi art. 43 e 45 cpv. 1, il commento del 20.06.2012 relativo alla revisione totale dell’ordinanza sui fondi propri [OFoP], n. 5.5).
Art. 145–147
Tra le altre disposizioni transitorie vigenti, sotto il profilo temporale l’articolo 145 relativo all’esigenza di base per le banche di rilevanza sistemica ha già espletato i suoi effetti, poiché dal 1° gennaio 2015 viene già applicata l’intera esigenza di base .
La situazione è diversa per gli articoli 146 e 147, i quali prevedevano ciascuno un regime transitorio valido ancora fino alla fine del 2018. A seguito della revisione, tali regimi divengono obsoleti e saranno applicate nuove disposizioni transitorie (art. 148b segg.).
Art. 148a
Anche la disposizione transitoria della modifica del 30 aprile 2014 è ridondante dal punto di vista temporale e può quindi essere abrogata.