Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

Art. 131 Qualità del capitale

Per le esigenze relative al «leverage ratio» in situazioni di «going concern» è prevista la possibilità di ricorrere a capitale convertibile sotto forma di CoCos con «trigger» elevato (HT-CoCos) di qualità Tier 1 per un massimo dell’1,5 per cento; le rimanenti esigenze devono essere adempiute con fondi propri di base di qualità primaria (CET1). Nel caso dei RWA è possibile ricorrere al massimo al 4,3 per cento di HT-CoCos di qualità Tier 1.

Art. 131a Cuscinetti anticiclici

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 132 OFoP. Rientra nel presente capitolo poiché il cuscinetto anticiclico deve essere determinato soltanto sul capitale «going concern».

Art. 131b Fondi propri supplementari

Il principio secondo il quale, in circostanze particolari, la FINMA può esigere fondi propri supplementari dalle banche (vigente art. 45 cpv. 4 OFoP) si applica anche nell’ambito delle esigenze per le banche di rilevanza sistemica e viene ora esplicitamente menzionato al titolo quinto. Contestualmente e nell’ottica dei rischi sistemici bisogna in particolare considerare l’art. 45 lett. b OFoP. La FINMA può anche mantenere l’entità delle esigenze, ma esigere una migliore qualità del capitale (in particolare CET1). Già allo stato attuale la FINMA ha fissato esigenze mediante singole decisioni riguardanti rischi sistemici, la cui validità si protrae fino ad una eventuale nuova valutazione da parte della FINMA.

2.1.3 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Con le regole del riformulato capitolo 4 riguardanti le esigenze «gone concern» («Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite») sono recepiti gli sforzi internazionali di regolamentazione, in particolare quelli del FSB, che nel loro complesso intendono ridurre al minimo la probabilità e le ripercussioni di una liquidazione per le SIB. Se è possibile ridurre tale probabilità con esigenze più elevate in situazioni di «going concern», con le esigenze «gone concern» sono creati i presupposti per un risanamento o una liquidazione («resolution») ordinati delle SIB.

Art. 132 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite delle banche di rilevanza

sistemica attive a livello internazionale

Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche (cpv.1). Ai sensi del capoverso 2 l’entità delle esigenze «gone concern» per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale deve corrispondere alle esigenze «going concern». Conformemente all’esigenza di base e ai supplementi di cui all’articolo 129 vigenti per l’approccio «going concern», in situazioni di «gone concern» le esigenze relative al «leverage ratio» ammontano d’ora in poi al 5 per cento e quelle relative ai RWA al 14,3 per cento. Nel caso in cui i requisiti minimi non vengono rispettati e tempestivamente ristabiliti, la FINMA deve poter adottare le misure necessarie (e proporzionate).

Secondo il capoverso 3 le esigenze in materia di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono poter essere adempiute interamente mediante strumenti «bail-in», ossia con crediti nei confronti della banca che, secondo le condizioni di emissione, possono essere cancellati dalla FINMA nell’ambito di una procedura formale di risanamento e/o convertiti in capitale proprio in caso di rischio d’insolvenza della banca (cfr. al riguardo anche il n. 2.3).

Secondo il capoverso 4 il mantenimento del capitale convertibile sotto forma di «low-trigger-CoCos» (LT-CoCos) come componente per adempiere le esigenze «gone concern» deve rimanere possibile (come previsto finora per adempiere le esigenze relative alla componente