Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche
2.4.2 Nuove disposizioni transitorie
Art. 148b Qualità del capitale
Per gli esistenti HT-CoCos di qualità Tier 2, che conformemente alle nuove esigenze non possono più essere emessi come computabili nelle esigenze in situazioni di «going concern», il capoverso 1 sancisce una clausola di «grandfathering» per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata («first call»), ma al massimo fino alla fine del 2019. Sino ad allora possono essere computati come HT-CoCos di qualità Tier 1. Lo stesso principio si applica ai LT-CoCos di qualità Tier 1, che secondo le nuove esigenze non possono più essere emessi come computabili nelle esigenze in situazioni di «going concern». Infine si precisa che, ai fini dell’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite di cui al capitolo 4, tutti i CoCos rimangono computabili fino a un anno prima della scadenza della durata. In tal modo si riduce consapevolmente la pressione esercitata sulle banche affinché sottopongano eventualmente gli strumenti di capitale esistenti a una «regulatory call», poiché il loro computo corrisponde nel complesso a quello previsto dalla vigente ordinanza e questi strumenti sono generalmente «superiori» rispetto ai «bail-in bond» in un’ottica prudenziale.
Il capoverso 2 è divenuto necessario poiché il «trigger» basso del capitale convertibile di cui all’articolo 132 capoverso 4 sarà fissato al 5,125 per cento della quota CET1, che costituisce una percentuale vincolante a livello internazionale come «trigger» minimo dei fondi propri di base supplementari. La disposizione transitoria assicura la computabilità dei LT-CoCos a un «trigger» del 5 per cento della quota CET1.
Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca
Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite
Nell’ambito delle disposizioni transitorie degli articoli 148c e 148d, come nuovo punto di partenza viene essenzialmente ripresa l’esigenza che sarebbe stata altrimenti applicata nel 2016. Se si paragona l’esigenza di base attuale e il cuscinetto di fondi propri attuale, dalla loro somma pari al 10,75 per cento dei RWA (4,5 % e 6,25 %) risulta il valore minimo previsto per la nuova esigenza denominata «fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca». Per le due grandi banche attive a livello internazionale secondo l’articolo 148d capoverso 1, la nuova esigenza relativa ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite parte da un valore unitario del 3,5 per cento dei RWA.9 Questo valore corrisponde all’incirca a un’esigenza da adempiere secondo il vigente articolo 147 capoverso 1 lettera d OFoP sulla base dell’attuale tasso di progressione del 75 per cento del tasso complessivo nel 2016.
L’articolo 148c decorre quindi dal 1° luglio 2016 e parte dal livello che avrebbe raggiunto la somma dei tassi contenuti negli articoli 145 e 146 OFoP secondo il diritto vigente, mentre l’articolo 148d decorre dal 1° luglio 2016 e parte dal livello che avrebbe raggiunto l’esigenza del vigente articolo 147 OFoP.
Dall’entrata in vigore fino all’attuazione completa prevista per il 1° gennaio 2019, le esigenze in situazioni di «going concern» e «gone concern» devono essere progressivamente aumentate in quattro fasi partendo dall’esigenza minima.
Art. 148e «Bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica del …
In linea di principio i «bail-in bond» devono essere emessi in Svizzera e essere soggetti al diritto svizzero e al foro svizzero (art. 126a cpv.1 lett. b e c). Ai fini dell’adempimento delle esigenze di cui all’articolo 132 OFoP la FINMA può comunque far computare gli strumenti di
9 Anche se le esigenze relative al tasso di progressione applicato finora da CS e UBS al momento non sono identiche.