Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 21 pagine

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Rapporto esplicativo concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche

sentato una proposta in merito all’attuazione delle nuove esigenze TLAC, tuttavia si prevede che andrà oltre lo standard internazionale.

1.4.4 Stati Uniti

Anche negli Stati Uniti le esigenze minime relative ai RWA e al «leverage ratio» corrispondono sostanzialmente a quanto previsto dagli standard internazionali secondo Basilea III per il capitale «going concern». Il cuscinetto degli Stati Uniti ammonta al massimo al 7 per cento dei RWA e soddisfa quindi ampiamente gli standard secondo Basilea III. Per il «leverage ratio» secondo il principio di «going concern» gli Stati Uniti prescrivono un valore compreso tra il 5 e il 6 per cento, anch’esso al di sopra del 3 per cento richiesto dallo standard di Basilea III. Per quanto riguarda le esigenze «gone concern», le prescrizioni previste negli Stati Uniti per il «leverage ratio» superano lo standard TLAC.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Ricalibratura TBTF

2.1.1 Disposizioni generali

Art. 124 cpv. 2 e 3

L’articolo 124 concerne i singoli istituti, nella misura in cui esercitano funzioni di rilevanza sistemica all’interno di un gruppo finanziario. Il capoverso 3 riprende materialmente la disposizione del vigente articolo 131 capoverso 2 OFoP e precisa che quantitativamente le esigenze riguardano in generale tutte le unità di un gruppo finanziario a cui si applicano le disposizioni per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto dell’OFoP.

Art. 124a Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non attive a livel-

lo internazionale

Il presente articolo definisce le banche di rilevanza sistemica distinguibili in funzione della loro attività. La designazione di SIB attive a livello internazionale si rifà a quella proposta dal FSB, ma la FINMA ha comunque la possibilità di designare come attive a livello internazionale altre SIB in funzione della loro attività commerciale. Al riguardo occorre considerare che in particolare i singoli istituti di rilevanza sistemica attivi a livello nazionale di una SIB attiva a livello internazionale devono adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (art. 132 segg.), tuttavia sottostanno alle disposizioni di principio dell’articolo 124, fatta eccezione per le banche non attive a livello internazionale di cui al capoverso 3.

Art. 125 Agevolazioni

Secondo il capoverso 1 le agevolazioni possono essere concesse conformemente alla loro finalità solo se l’adempimento delle esigenze in materia di fondi propri a livello di singolo istituto comporta una dotazione di fondi propri che supera in misura non trascurabile o temporaneamente le esigenze da adempiere su base consolidata a livello di gruppo finanziario. Già secondo il testo vigente dell’ordinanza la conseguenza consisteva nella dotazione di capitale del gruppo finanziario derivante dall’adempimento delle esigenze a livello di singolo istituto e non nell’aumento delle esigenze a livello di gruppo finanziario. La FINMA decide in che misura possono essere concesse delle agevolazioni in un caso concreto e se vi è adempienza delle esigenze su base consolidata.

Nell’articolo modificato si rinuncia all’ulteriore condizione, difficilmente attuabile nella prassi, secondo la quale le banche devono comprovare di aver preso le misure ragionevolmente esigibili per evitare l’aumento delle esigenze in materia di fondi propri (vigente cpv. 1 lett b e cpv. 2).