Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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Paesi considerati, le imposte legate alla sostanza rivestono una certa importanza per la Svizzera (anche se soltanto i Cantoni e i Comuni riscuotono imposte sulla sostanza; nel 2012 le entrate risultanti dalle imposte legate alla sostanza corrispondevano al 7,1 % del gettito fiscale). Questa categoria di imposte riveste un’importanza maggiore unicamente negli Stati Uniti e in Francia. In questi due Paesi è tuttavia l’imposta immobiliare a costituire il vettore principale del gettito fiscale, mentre in Svizzera, con un gettito fiscale di oltre 5 miliardi di franchi, è l’imposta sulla sostanza riscossa dai Cantoni e dai Comuni a fornire un contributo significativo. Questo aspetto merita attenzione in quanto – a parte Francia, Norvegia e Spagna – nessun Paese europeo genera più entrate della Svizzera mediante la riscossione di un’imposta sulla sostanza.

Sotto l’aspetto dell’uguaglianza, un’imposta generale sulla sostanza è molto più adatta rispetto a un’imposta immobiliare poiché, se configurata in modo da evitare lacune, comprende tutte le forme della sostanza. Sotto il profilo di un’imposizione teoricamente ottimale e in considerazione del peso troppo basso assegnato alla sostanza immobiliare, l’esistenza di un’imposta immobiliare è senz’altro giustificabile. A differenza di un’imposta sul reddito, le imposte sulla sostanza riguardano le entrate obiettive. Quanto più elevato è il rendimento realizzato sulla sostanza, tanto più basso è l’onere fiscale effettivo di un’imposta sulla sostanza. Un’imposta sul reddito, invece, tassa i proventi effettivi. Diversamente dall’imposta sulla sostanza, l’imposta sul reddito non esplica dunque un effetto regressivo sul rendimento realizzato. Se si considera il reddito come indicatore della capacità economica, un’imposta sul reddito rispetta il principio dell’imposizione secondo la capacità economica, mentre un’imposta sulla sostanza – a causa della sua caratteristica di tassare le entrate obiettive – tiene conto di questo principio solo se si accetta la sostanza come indicatore a sé stante della capacità economica.

Figura 5: Struttura fiscale in alcuni Paesi OCSE selezionati nel 2012 (in percentuale delle entrate fiscali)

Fonte: OCSE