Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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fece ricorso al diritto di necessità extracostituzionale sotto forma di un decreto federale urgente. La validità di quest’ultimo era limitata al 1937, ma venne prorogata altre due volte: una prima volta dal Parlamento (fino al 1938) e successivamente dal Popolo. Su questa base il 30 settembre 1938 il Parlamento emanò il decreto federale concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali (Regime finanziario dal 1939 al 1941) che riprendeva sostanzialmente il diritto di necessità fiscale.

Nel 1940, in virtù dei poteri straordinari che gli erano stati conferiti, il Consiglio federale introdusse una nuova imposta di guerra, la cosiddetta imposta per la difesa nazionale. Al contempo esso prorogò il Regime finanziario dal 1939–1941 fino alla fine del 1945 e successivamente fino al 1949. Nel 1941 fu introdotta l’imposta sulla cifra d’affari. L’imposta per la difesa nazionale e quella sulla cifra d’affari furono mantenute anche dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Solo con la votazione popolare dell’11 maggio 1958 fu possibile sancire nella Costituzione federale le diverse fonti di entrata della Confederazione, originariamente basate sul diritto di necessità. Si era lottato sin dalla Prima guerra mondiale per ottenere questo ordinamento finanziario di diritto costituzionale. A cause delle forti resistenze contro l’abolizione del limite temporale dell’imposta per la difesa nazionale e dell’imposta sulla cifra d’affari, la competenza di riscuotere queste imposte fu limitata sia mediante limiti temporali sia mediante aliquote massime. Il 1° gennaio 1959 l’ordinamento finanziario entrò in vigore.

Nel 1982 l’imposta per la difesa nazionale è stata ribattezzata imposta federale diretta. Nel 1995 l’IVA ha preso il posto dell’imposta sulla cifra d’affari.

Dal 1959 sono stati compiuti diversi tentativi volti ad abolire il limite temporale delle due principali fonti di entrata della Confederazione, sancito nella Costituzione federale. Per ben tre volte ‒ il 12 giugno 1977, il 20 maggio 1979 e il 2 giugno 1991 ‒ i rispettivi decreti federali sono stati tuttavia respinti nella votazione popolare. Da allora l’abolizione del limite temporale delle due imposte non è più stata posta in votazione.

Costituzione dell’attuale ordinamento finanziario 2007

Il 9 dicembre 20022 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario (NOF). Il progetto era incentrato principalmente sull’abolizione del limite temporale per la riscossione dell’IFD e dell’IVA. Esso proponeva inoltre l’abolizione dell’aliquota speciale IVA applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero. L’aggiornamento della Costituzione federale prevedeva invece

 la soppressione dell’imposta sul capitale per le persone giuridiche, dopo che questa era già stata abolita a livello di legge;

 l’adeguamento dell’aliquota massima applicabile all’imposta sull’utile netto per le persone giuridiche dal 9,8 per cento all’aliquota in vigore dell’8,5 per cento;

2 FF 2003 1361