Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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Conclusione

Concludendo è possibile osservare quanto segue:

 la Svizzera presenta un elevato grado di decentralizzazione che – a differenza di altri Stati federalisti – va di pari passo con un’ampia competenza legislativa di tutti e tre i livelli statali;

 la spiccata autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni determina una concorrenza fiscale volta ad attirare i contribuenti mobili. Al riguardo l’IFD svolge una funzione correttiva, poiché assicura che anche i contribuenti con un’elevata capacità economica contribuiscano adeguatamente al finanziamento dello Stato;

 in un confronto con i Paesi dell’OCSE, sia l’onere fiscale delle persone fisiche sia quello delle persone giuridiche è generalmente inferiore alla media;

 per i lavoratori che percepiscono redditi molto elevati la situazione è più differenziata, poiché a seconda del Cantone di domicilio l’onere fiscale può risultare anche superiore alla media;

 nonostante l’onere fiscale relativamente modesto che grava sul reddito delle persone fisiche e sull’utile delle persone giuridiche, il gettito derivante da queste imposte è significativo in rapporto al PIL;

 l’imposizione delle basi di calcolo degli immobili, della sostanza e dei trasferimenti patrimoniali contribuisce in misura significativa al finanziamento dei Cantoni e dei Comuni.

1.2 La nuova normativa proposta

Il NOF 2021 si prefigge di garantire le principali fonti di entrata della Confederazione, ovvero l’IVA e l’IFD. S’intende pertanto abolire il limite temporale della riscossione dell’IVA e dell’IFD, fissato al 2020. Ciò consentirebbe alla Confederazione di riscuotere le due imposte nel tempo. Il NOF 2021 mira dunque a garantire la continuità della politica fiscale. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra i suoi obiettivi.

Oltre all’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA, occorre stralciare anche la disposizione transitoria e ormai desueta concernente la riscossione dell’imposta sulla birra (art. 196 n. 15 Cost.).

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Abolizione del limite temporale

La riscossione dell’IVA e dell’IFD è stata più volte limitata nel tempo (cfr.

n. 1.1.2). I limiti temporali sanciti da leggi o disposizioni costituzionali non si applicano soltanto in Svizzera. I fautori delle clausole dei limiti temporali («sunset legislation») citano diversi vantaggi: