Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

La facoltà di riscuotere le due principali fonti di entrata della Confederazione, ovvero l’imposta federale diretta (IFD) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA), decade alla fine del 2020. Il NOF 2021 ha dunque l’obiettivo di stralciare le relative disposizioni costituzionali e di assicurare alle finanze federali, sul fronte delle entrate, una nuova base costituzionale per il periodo successivo al 2020.

L’articolo 196 numero 15 della Costituzione federale contiene una disposizione transitoria concernente la riscossione dell’imposta sulla birra, divenuta caduca con l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra1.

1.1.1 Necessità di intervento

In assenza di una modifica della Costituzione federale, a partire dal 2021 l’IFD e l’IVA non potranno più essere riscosse. Il NOF 2021 s’impegna a favore del mantenimento dello status quo di politica fiscale e prevede unicamente l’abolizione del limite temporale dell’IVA e dell’IFD nonché l’aggiornamento della Costituzione federale, che permette di stralciare le disposizioni transitorie caduche. Con l’abolizione del limite temporale dell’IVA e dell’IFD, la Confederazione ottiene la facoltà di riscuotere le due imposte in modo permanente a partire dal 2021. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra gli obiettivi del presente progetto.

1.1.2 Storia e costituzione dell’ordinamento finanziario

Costituzione dell’ordinamento finanziario e del limite temporale dell’IVA e dell’IFD

Prima della Prima guerra mondiale la Confederazione conseguiva le proprie entrate quasi esclusivamente attraverso i dazi. La prima imposta diretta introdotta a livello federale fu l’imposta di guerra durante la Prima guerra mondiale. Essa venne accolta a larga maggioranza nella votazione popolare del 6 giugno 1915 e riscossa una tantum (1916/1917).

Già nel 1918 venne compiuto un tentativo volto a introdurre la riscossione permanente di un’imposta generale sul reddito e di un’imposta complementare sulla sostanza. L’iniziativa popolare del partito socialdemocratico venne tuttavia respinta. Fu invece approvata dal Popolo la riscossione di un’imposta di guerra straordinaria (1921-1932).

In seguito alla crisi economica mondiale, a partire dal 1934 venne riscossa un’imposta federale per la difesa nazionale. A questo scopo, l’Assemblea federale

1 RU 2007 2895