Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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sottolinea peraltro la sua volontà di mirare a una piazza economica attrattiva e competitiva, caratterizzata da finanze federali sane e da istituzioni statali efficienti. La garanzia delle due principali fonti di entrata della Confederazione mediante l’abolizione del limite temporale non ostacola questi obiettivi e sul fronte delle entrate fornisce un contributo per soddisfare le esigenze del freno all’indebitamento, secondo cui nell’arco di un ciclo congiunturale le uscite non possono superare le entrate.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

In virtù del principio federativo di base (art. 3 Cost., sovranità dei Cantoni), la Costituzione federale stabilisce quali imposte può riscuotere la Confederazione e quali principi è tenuta a rispettare nel farlo. Con la prosecuzione della riscossione dell’IFD e dell’IVA si intende garantire a tempo indeterminato le due principali fonti di entrata della Confederazione, ponendole anche su una nuova base costituzionale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dato che la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE, il diritto fiscale europeo non ha ripercussioni immediate per l’ordinamento fiscale svizzero e per il limite temporale delle due principali fonti di entrata della Confederazione, previsto con il progetto. Questo vale sia per l’IFD che per l’IVA. Poiché la Svizzera non ha adottato la direttiva europea 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto9, essa non si applica nel nostro Paese. La Svizzera può dunque continuare a strutturare in maniera autonoma la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Nell’UE non esiste inoltre alcuna base giuridica a sé stante per il settore delle imposte dirette. L’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA non è quindi in conflitto con nessun impegno internazionale.

5.3 Forma dell’atto

Ai fini dell’attuazione del NOF 2021 è necessaria una revisione parziale della Costituzione federale. L'Assemblea federale sottopone le modifiche della Costituzione federale al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale (art. 23 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento10). Il relativo atto sottostà al referendum obbligatorio (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).

9 L 347 dell’11.12.2006, pag. 1

10 RS 171.0