Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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Le riforme fiscali verrebbero avviate raramente e in modo occasionale: piuttosto che in un’ottica di sostituzione delle due imposte, le argomentazioni 2 e 3 potrebbero essere interpretate anche nel senso di obbligare il legislatore a riflettere, al momento della scadenza del limite temporale delle due imposte, su una loro eventuale riforma. Se l’obiettivo del limite temporale è questo, le riforme verrebbero avviate in modo contingente. Dato che il limite temporale perdura da più di un decennio, l’orizzonte temporale per operare una riforma delle due imposte sarebbe decisamente troppo lungo. In definitiva, gli impulsi riformisti non si manifesterebbero soltanto raramente e in modo contingente, ma anche nello stesso momento per due imposte tanto complesse e importanti. Il fatto di dover affrontare in un unico progetto numerose normative di dettaglio relative a queste due imposte aumenterebbe sensibilmente la complessità di una riforma.

Le limitazioni temporali non contribuiscono a uno sgravio burocratico:

l’impiego di clausole di limitazioni temporali intese come misura di sgravio burocratico (argomentazione 4) non convince. Attraverso il limite temporale vengono ripetutamente vincolate risorse per preparare e attuare il processo legislativo. Il limite temporale di queste due imposte genera dunque un carico di lavoro burocratico superiore, anche se non in misura significativa.

Non è possibile diagnosticare alcun ristagno delle riforme: infine, numerosi

esempi degli ultimi anni evidenziano che per entrambe le imposte non è possibile diagnosticare alcun «ristagno delle riforme» (cfr. Allegato). Sebbene la modifica dell’attuale regime fiscale non costituisca un obiettivo in sé, le numerose misure adottate dimostrano che il diritto fiscale viene adeguato quando se ne presenta la necessità e pertanto non esiste per principio alcuna esigenza di avviare una discussione in merito a singole imposte attraverso una limitazione temporale delle stesse. Il limite di tempo fissato per le imposte non contribuisce in definitiva a chiarire problemi materiali legati alle singole imposte, poiché nello stabilire un limite di tempo ci si pone in ogni caso la domanda di fondo, ovvero se l’imposta in questione è effettivamente necessaria. I limiti temporali possono rappresentare uno strumento adeguato per determinare se un’imposta è generalmente accettata o respinta. Se però la riscossione di un’imposta è fuori discussione, le limitazioni temporali non costituiscono uno strumento idoneo per modificare il sistema fiscale all’interno del quadro predefinito.

Esistono meccanismi più efficaci per limitare l’attività dello Stato: la principale argomentazione a favore di un limite temporale delle imposte si fonda sul fatto che in uno spirito democratico sia utile riflettere regolarmente sull’ordinamento finanziario e sul sistema fiscale in modo da poter eventualmente attenuare una propensione alla spesa dello Stato. Tuttavia, in Svizzera esistono già meccanismi in grado di arginare più efficacemente un simile comportamento rispetto a un limite temporale, ad esempio il freno all’indebitamento, le aliquote massime per l’IFD e l’IVA, l’elenco esaustivo delle competenze della Confederazione in materia di imposizione, sancite nella Costituzione federale, la compensazione automatica delle conseguenze della progressione a freddo e la concorrenza fiscale. Da un confronto internazionale emerge che questi meccanismi sono effettivamente efficaci, poiché un onere fiscale relativamente modesto gravante sul reddito delle persone fisiche e sull’utile delle persone giuridiche si accompagna a un gettito relativamente elevato da queste imposte (cfr. n. 1.1.3.2). Di conseguenza non è possibile accertare alcuna imposizione eccessiva e la spiccata autonomia fiscale di