Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato Numerosi esempi degli ultimi anni mostrano che sia per l’IFD che per l’IVA non è stato finora diagnosticato alcun «ristagno delle riforme». Al contrario, diversi progetti di riforma degli ultimi anni hanno comportato modifiche della base di calcolo e/o della tariffa fiscale. La Tabella 1 fornisce una panoramica sulle principali misure di riforma attuate, bocciate o previste dall’introduzione del NOF nel 2007. Tabella 1: Progetti di riforma attuati, bocciati e previsti dal 2007 nell’ambito dell’IFD e dell’IVA
Importanti progetti di legge attuati dal 2007 IFD IVA
Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore
le misure immediate nell’ambito
dell’imposizione dei coniugi (tra cui
l’aumento della deduzione per chi
consegue un secondo reddito e
l’introduzione di una deduzione per
coniugi).
Riforma II dell’imposizione delle
imprese: il 1° gennaio 2009 sono entrate
in vigore ampie parti della Riforma II
dell’imposizione delle imprese (tra cui
l’imposizione parziale dei dividendi per
partecipazioni qualificate e la possibilità
di computo dell’imposta sull’utile
nell’imposta sul capitale).
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (parte A della riforma dell’imposta sul valore aggiunto) che attraverso numerose modifiche tecniche poneva l’accento sullo sgravio amministrativo e fiscale delle imprese contribuenti.
Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore
ulteriori parti della Riforma II
dell’imposizione delle imprese (ad es.
imposizione degli utili di liquidazione;
principio degli apporti di capitale).
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la Il 1° gennaio 2011 le aliquote d’imposta sono legge federale sullo sgravio fiscale delle state temporaneamente aumentate per garantire famiglie con figli (ad es. deduzione delle il finanziamento dell’AI. Sino alla fine del spese per la cura prestata da terzi ai figli 2017 l’aliquota normale ammonta all’8 per
fino a un massimo di 10 100 franchi per cento, l’aliquota ridotta al 2,5 per cento e figlio; aumento della deduzione per i
l’aliquota speciale applicabile alle prestazioni figli da 4700 a 6400 franchi; tariffa per i
genitori). nel settore alberghiero al 3,8 per cento.