Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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te della Confederazione devono orientarsi alle entrate stimate. I dettagli relativi al freno all’indebitamento sono disciplinati nella legge federale sulle finanze della Confederazione3.

 Principi dell’imposizione fiscale (art. 127 e 129 Cost.): secondo

l’articolo 127 capoverso 2 Cost., l’imposizione fiscale deve avvenire in osservanza dei principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure del principio dell'imposizione secondo la capacità economica. L’articolo 129 Cost. disciplina l’armonizzazione formale della riscossione delle imposte dirette.

 Imposte e dazi della Confederazione (art. 128, 130–133 e 196–197

Cost.): questo settore contiene un elenco esaustivo delle imposte e dei dazi federali (art. 128, 130, 131, 132 e 133 Cost.) nonché le disposizioni transitorie relative a singole imposte (art. 196–197 Cost.). Le disposizioni transitorie disciplinano tra l’altro il limite temporale dell’IVA (art. 196 n. 14 cpv. 1 Cost.) e dell’IFD (art. 196 n. 13 Cost.).

 Ordinamento federale (art. 134–135 Cost.): le competenze in materia

di imposizione in rapporto ai Cantoni sono disciplinate dall’articolo 134 Cost. L’articolo 135 Cost. riguarda la perequazione finanziaria che ha lo scopo, tenendo conto delle particolarità topografiche e sociodemografiche, di ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria, di garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime e di mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni senza compromettere gli incentivi nella produzione delle entrate.

1.1.3 L’attuale ordinamento finanziario

1.1.3.1 Le entrate della Confederazione

Alla Confederazione sono posti dei limiti nell’imposizione fiscale, in quanto può riscuotere unicamente le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale. Il diritto esclusivo della Confederazione di riscuotere imposte si concentra essenzialmente su una parte delle imposte indirette. Nel caso dell’imposta sul reddito e sull’utile, sia la Confederazione che i Cantoni e i Comuni esercitano la propria sovranità fiscale.

Le imposte riscosse dalla Confederazione hanno un peso fiscale molto diverso. L’IFD e l’IVA costituiscono le principali fonti di entrata della Confederazione (Figura 1). Le disposizioni transitorie della Costituzione federale limitano la facoltà di riscuotere queste imposte al 2020. In virtù della rilevanza fiscale delle due imposte, la rispettiva riscossione resta in linea di principio indiscussa.

Oltre al limite temporale per la riscossione delle due imposte, alla Confederazione sono imposti ulteriori limiti: la Costituzione federale fissa anche aliquote massime per l’IFD e l’IVA. Le prime ammontano al massimo all’11,5 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche (art. 128 n. 1 lett. a Cost.) e all’8,5 per cento del reddito netto delle persone giuridiche (art. 128 n. 1 lett. b Cost.). Fino al 31 dicembre 2017 l’aliquota IVA normale ammonta all’8 per cento (art. 130 n. 1

3 art. 13-18 LFC; RS 611.0