Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine
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l’assegnazione del 5 per cento del gettito dell’IVA la cui destinazione non è vincolata a favore di una riduzione temporanea dei premi delle casse malati, allo scopo di sgravare le classi di reddito inferiori. Questa assegnazione di mezzi era già disciplinata nelle disposizioni transitorie.
Già in occasione della consultazione era emerso chiaramente che l’abolizione del limite temporale dell’IVA e dell’IFD nonché la soppressione dell’aliquota speciale IVA applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero sarebbero state contestate. Questo timore trovò conferma nell’ambito della consultazione parlamentare, nella quale il Consiglio degli Stati ribadì di voler mantenere il limite temporale e prorogò l’aliquota speciale oltre il 2007. Infine, il Consiglio degli Stati era intenzionato a riprendere la riduzione dei premi delle casse malati anche nel diritto permanente e non, come proposto dal Consiglio federale, nelle disposizioni transitorie. Il Consiglio nazionale si associò sostanzialmente alla posizione del Consiglio degli Stati.
Nelle votazioni finali del 19 marzo 2004, il decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario 2007 (02.078) fu approvato con i seguenti punti chiave:
IVA/IFD: la facoltà di riscuotere l’IVA e l’IFD resta limitata nel tempo ed è prorogata fino alla fine del 2020;
imposta sull’utile (IFD): sul reddito netto delle persone giuridiche può essere riscossa un’imposta con un’aliquota massima dell’8,5 per cento;
imposta sul capitale (IFD): l’imposta sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche è abrogata;
IVA: l’aliquota normale resta in vigore come aliquota massima, l’aliquota ridotta come aliquota minima;
IVA: per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero, la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale;
il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
Nella votazione popolare del 28 novembre 2004 il NOF venne approvato dal 73,8 per cento dei votanti e da quasi tutti i Cantoni. Il NOF nonché la proroga dell’aliquota IVA speciale per le prestazioni del settore alberghiero (05.428) entrarono in vigore il 1° gennaio 2007.
Struttura dell'ordinamento finanziario
L’ordinamento finanziario è descritto nel terzo capitolo della Costituzione federale. Esso comprende gli articoli 126–135 Cost. ed è strutturato in più parti:
Gestione finanziaria (art. 126 Cost.): l’articolo 126 della Costituzione federale stabilisce che la Confederazione è tenuta a equilibrare a lungo termine le sue uscite ed entrate. A breve termine sono consentiti disavanzi, ma le maggiori uscite sono da compensare negli anni successivi. Il freno all’indebitamento, deciso nel 2001 dall’Assemblea federale e mediante votazione popolare, costituisce una regola secondo cui le usci-