Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine
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1. i limiti temporali sono uno strumento adeguato per reagire a situazioni finanziarie straordinarie, ma temporanee;
2. i limiti temporali aumentano la quota di consenso quando il beneficio netto di una misura è incerto o è oggetto di discussioni controverse;
3. le clausole dei limiti temporali determinano tendenzialmente un’inversione dell’onere della prova, poiché invitano gli attori che nutrono un interesse nei confronti dell’imposta a illustrarne il vantaggio netto positivo;
4. i limiti temporali possono contribuire a promuovere la riduzione della burocrazia.
Queste argomentazioni a favore del limite temporale dell’IVA e dell’IFD sancito a livello costituzionale, non appaiono però convincenti. L’IVA è stata introdotta nel 1995 in sostituzione dell’imposta sulla cifra d’affari, riscossa dal 1941, mentre l’IFD è emersa nel 1983 dall’imposta per la difesa nazionale (cfr. n. 1.1.2), che a sua volta aveva preso il posto dell’imposta di guerra, riscossa per la prima volta nel 1916.
In considerazione dell’importanza delle entrate fiscali, il limite temporale non
è appropriato: seppure al momento della sua introduzione il limite temporale era senz’altro opportuno – il nome stesso di «imposta di guerra» suggerisce infatti che non avrebbe dovuto trattarsi di un tributo obbligatorio da riscuotere permanentemente – una limitazione basata sulle argomentazioni 2 e 3 non è attualmente più giustificabile. Infatti, sia l’IVA sia l’IFD assumono una posizione di rilievo nel preventivo della Confederazione (cfr. n. 1.1.3.1). Ciò avveniva già una ventina di anni fa. Da allora, le quote dell’IFD e dell’IVA alle entrate ordinarie della Confederazione sono aumentate da poco più del 55 per cento nel 1997 a circa il 64 per cento nel 2014. Occorre osservare che l’IFD costituisce circa il 28 per cento e l’IVA circa il 35 per cento delle entrate ordinarie (cfr. Figura 6). Se la Confederazione deve continuare ad adempiere i suoi compiti nella misura attuale, l’abolizione delle due imposte va esclusa.
Le destinazioni vincolate delle imposte sono spesso orientate a lungo termine:
anche le entrate dell’IVA presentano in parte una destinazione vincolata. A tempo indeterminato, le entrate provenienti
da 1 punto percentuale dell’aliquota IVA normale, 0,3 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta e – fino al 2017 – 0,5 punti percentuali dell’aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero sono destinate all’AVS (art. 130 cpv. 2 e 3 Cost. nonché art. 25 cpv. 4 LIVA);
da 0,1 punti percentuali dell’aliquota IVA sono destinate al finanziamento di grandi progetti ferroviari (art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e Cost.); queste entrate confluiranno nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;
dal 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata, sono impiegate per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie (art. 130 cpv. 4 Cost.).