Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 23 pagine

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nonché art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e e n. 14 cpv. 2 lett. a Cost. nonché art. 25 cpv. 1 legge sull’IVA, RS 641.20).

Figura 1: Ripartizione delle entrate della Confederazione nel 2014

Fonte: DFF

1.1.3.2 Il sistema fiscale svizzero nel confronto internazionale

La struttura federalista

Rispetto a molti altri Stati, il sistema fiscale svizzero è caratterizzato da una spiccata decentralizzazione dettata dal federalismo. La Confederazione condivide con i Cantoni e i Comuni il diritto di riscuotere imposte sul reddito delle persone fisiche e sull’utile netto delle persone giuridiche. Essa può tuttavia riscuotere unicamente le imposte che le sono esplicitamente attribuite nella Costituzione federale.

Una conseguenza della struttura federalista è un notevole grado di decentralizzazione a livello di entrate fiscali, poiché sia i Cantoni sia i Comuni dispongono della competenza di riscuotere imposte. Nei Paesi a orientamento tendenzialmente centralizzato, come la Francia, il livello degli Stati membri è invece tendenzialmente insignificante (cfr. Figura 2). A prima vista, il sistema fiscale svizzero sembra somigliare a quello tedesco per quanto riguarda il suo grado di decentralizzazione. In Germania vige tuttavia un sistema integrato per quanto concerne l’imposta sul reddito, sull’utile e sul valore aggiunto che nel settore dell’imposizione fiscale limita sensibilmente la sovranità legislativa dei livelli