Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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finanziari) che sia sottoposta al segreto professionale degli avvocati o dei notai secondo il diritto svizzero. Essi devono confermare per scritto all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto che questa e le altre condizioni stabilite nell’accordo di aggiornamento sono soddisfatte e che informeranno l’istituto finanziario in merito a ogni mutamento delle circostanze.

La conferma scritta deve essere effettuata mediante il cosiddetto «formulario R»16, allegato alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche. In un’ottica di prevenzione e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il formulario consente ad avvocati e notai di non comunicare gli aventi economicamente diritto in caso di transazioni operate attraverso conti documentati nel formulario R («formulario R-conto»), in deroga alle direttive generalmente valide. Le condizioni da soddisfare per l’utilizzo di un formulario R-conto sono conformi all’accordo di aggiornamento.

Con la conclusione dell’accordo di aggiornamento il formulario R è stato rielaborato e l’Associazione Svizzera dei Banchieri lo ha inoltrato alle banche affiliate in allegato alla circolare n. 7885 del 22 aprile 2016. Ai fini dello scambio automatico di informazioni e dell’Accordo FATCA viene adoperato un formulario R identico sotto il profilo contenutistico.

In virtù dell’articolo 6, l’istituto finanziario che gestisce il conto non deve identificare i clienti degli avvocati o dei notai. In tal modo viene garantito il rispetto del segreto professionale di avvocati o notai ai sensi del diritto svizzero.

Sulla base delle condizioni statuite, il rischio che questi conti esclusi possano essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta è ridotto.

Art. 7 Conti per il versamento di capitali

I conti per il versamento di capitali hanno caratteristiche simili agli escrow account esclusi ai sensi della sezione VIII parte C numero 17 lettera e dello SCC. I capitali ivi depositati servono per la costituzione o per l’aumento di capitale di una società. I conti per il versamento di capitali sono bloccati (cfr. ad es. l’art. 633 del Codice delle obbligazioni; CO17) e di norma a tempo determinato. Ai sensi dell’articolo 7 si qualificano come conti esclusi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a–c.

Sulla base delle condizioni statuite, il rischio che i conti per il versamento di capitali possano essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta è da ritenersi ridotto.

Art. 8 Conti non rivendicati

Secondo il numero marginale 103 esempio 6 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC i conti non rivendicati con un saldo o un valore non superiore a 1000 dollari americani sono conti esclusi perché presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale. Si considerano conti non rivendicati ai sensi dello SCC i conti di cui all’articolo 11 capoverso 6 lettera a–b LSAI. L’articolo 8 OSAIn recepisce questa categoria di conti esclusi.

Art. 9 Conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto

Ai sensi dell’articolo 9 gli istituti finanziari possono trattare come conti esclusi i conti considerati conti esclusi dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto in attuazione dello SCC.

Il fatto che lo Stato di residenza del titolare del conto ritenga che determinati conti presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e li escluda quindi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni è motivo sufficiente perché anche gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione li possano trattare come conti esclusi. In tal modo è possibile evitare inutili oneri amministrativi e garantire il principio del level playing field.

Art. 10 Conti di associazioni

Conformemente all’articolo 10 OSAIn i conti di associazioni costituite e organizzate in Svizzera ai sensi degli articoli 60 segg. CC possono essere trattati come conti esclusi. Come stabilito dall’articolo 60 CC le associazioni non devono perseguire fini economici. In virtù del principio del voto capitario statuito all’articolo 67 capoverso 1 CC, ciascun membro dell’associazione ha diritto a un voto. Una regola, questa, alla quale si può derogare solo per motivi oggettivi, giustificati dal fine dell’associazione. Quanto al

16 Consultabile all’indirizzo Internet www.swissbanking.org > Pubblicazioni > Formulario

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