Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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Art. 29 Durata di conservazione e distruzione dei dati

Ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 LSAI, il diritto alla trasmissione della comunicazione nei confronti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa. Pertanto l’AFC deve conservare i dati per almeno dieci anni, in modo da potervi riaccedere in caso di verifica dell’adempimento da parte degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione degli obblighi che derivano loro dall’accordo applicabile, come previsto dall’articolo 28 LSAI. In caso di procedimento giudiziario, tuttavia, i dati dovranno essere conservati per più di dieci anni. La durata di conservazione di 20 anni di cui all’articolo 29 OSAIn corrisponde alla durata di conservazione prevista dall’AFC in materia di assistenza amministrativa. Questa corrispondenza è opportuna in quanto i dati trasmessi nell’ambito dello scambio automatico di informazioni talvolta vengono trattati per rispondere a richieste di assistenza amministrativa. Per la conservazione si applica la legge del 26 giugno 199835 sull’archiviazione.

Sezione 11: Entrata in vigore

Art. 30

L’entrata in vigore dell’OSAIn è prevista per il 1° gennaio 2017, contestualmente all’entrata in vigore della LSAI.

3 Ripercussioni dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

A integrazione di quanto specificato nel messaggio relativo alla LSAI36 occorre notare quanto segue.

Le spese di personale e le spese per beni e servizi necessarie per l’esercizio dello scambio automatico di informazioni e in particolare per il primo scambio di dati saranno in linea di principio dovute a partire dal 2018. Il primo periodo fiscale di riferimento è però il 2017: ciò significa che gli istituti finanziari dovranno quindi registrarsi sul portale online dell’AFC al più tardi entro il 31 dicembre 2017. Per garantire la gestione, la manutenzione e l’ulteriore sviluppo del sistema d’informazione, dal 2017 sarà quindi necessario impiegare nel settore Esercizio e assistenza della divisione Informatica dell’AFC due persone col ruolo di manager delle applicazioni. Sempre dal 2017, nella divisione Riscossione (Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) dell’AFC saranno necessarie due persone, ognuna al 50 percento (in totale 1 equivalente a tempo pieno [full-time equivalent; FTE]; una persona di madrelingua tedesca e una di madrelingua francese), da assegnare alla gestione tecnica del processo di registrazione e che dovranno svolgere in particolare i seguenti compiti: verifica del diritto del firmatario, attivazione del richiedente nel sistema, eventualmente trattamento e comunicazione individuali e fornitura di informazioni. È proprio all’inizio dello scambio automatico di informazioni che ci si deve aspettare un incremento delle richieste di informazioni riguardanti il procedimento delle operazioni. Questi due posti di lavoro saranno compensati all’interno del dipartimento. Ulteriori risorse in materia di personale necessarie a partire dal 2018 per l’esercizio dello scambio automatico di informazioni saranno valutate e richieste nel quadro della valutazione globale della situazione nel settore dell’assistenza amministrativa internazionale, prevista tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. A tal punto sarà possibile elaborare stime più concrete sul fabbisogno di personale.

Le risorse materiali necessarie per la gestione e la manutenzione dell’applicazione IT a partire dal 2018 dovrebbero ammontare, secondo le stime attuali, a circa 2,5 milioni di franchi all’anno. Per il 2017 si presuppone che i mezzi materiali si ridurranno della metà (ovvero a 1,25 mio. di fr.), poiché il sistema non sarà ancora in funzione per tutta la durata dell’anno. I fondi verranno conseguentemente richiesti tramite gli ordinari processi di preventivazione.

35 RS 152.1

36 FF 2015 4544 seg.