Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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titolo di partecipazione equivalente, senza tuttavia incidere sul titolo stesso. Si tratta segnatamente di distribuzioni di proventi in contanti oppure di proventi da cessione degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 17 Categorie di conti finanziari

Cpv. 1

In conformità con il numero marginale 66 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC, l’articolo 17 capoverso 1 lettere a–b OSAIn stabilisce che, oltre alle definizioni di cui alla sezione VIII parte C punto 2 dello SCC, sono considerate conto di deposito anche le operazioni di capitalizzazione e tontinarie secondo i rami assicurativi A6 e A7 dell’allegato 1 all’ordinanza del 9 novembre 200522 sulla sorveglianza (OS), che possono essere offerte unicamente dalle società di assicurazione sulla vita. In tal modo è realizzata la delimitazione voluta dallo SCC rispetto alle assicurazioni con diritto di riscatto e alle assicurazioni di rendita. Ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 lettera c OSAIn, sono inoltre trattati come conto di deposito anche i pagamenti anticipati di premi e i depositi di premi basati su un rapporto contrattuale separato.

Cpv. 2

All’articolo 90 capoverso 2 della legge del 9 aprile 190823 sul contratto d’assicurazione (LCA) è stabilito che, a richiesta dell’avente diritto, l’assicuratore è tenuto a riscattare totalmente o parzialmente un’assicurazione sulla vita purché si siano pagati i premi di tre anni almeno. La condizioni che prevede il pagamento di almeno tre premi annuali è prevista dal diritto dispositivo. È per questo che sul mercato vengono offerti anche prodotti per i quali la possibilità di riscatto è prevista già a una data precedente. Il numero marginale 7 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC prevede che debbano essere trattati come conti finanziari i prodotti che sono suscettibili di riscatto. Conseguentemente, l’articolo 17 capoverso 2 OSAIn stabilisce che, oltre ai termini di cui alla sezione VIII parte C numero 7 dello SCC, sono da considerarsi conti finanziari ai sensi dell’accordo applicabile già all’atto della conclusione del contratto anche le assicurazioni suscettibili di riscatto solo in un momento successivo. Si evita in tal modo di dover procedere a un’onerosa riqualificazione dell’assicurazione nel momento in cui questa diventa riscattabile.

Cpv. 3

La normativa svizzera in materia di imposta sul reddito determina diversamente i proventi soggetti a imposta sul reddito nel settore delle assicurazioni di rendita vitalizia perpetua o temporanea in funzione della configurazione del prodotto.24 Di conseguenza, può succedere che i proventi di un’assicurazione di rendita vitalizia temporanea vengano qualificati come reddito da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD) e non come proventi da fonti previdenziali (art. 22 LIFD). All’articolo 17 capoverso 3 OSAIn è previsto quindi che per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita (cfr. sezione VIII parte C punto 6 dello SCC) la durata contrattuale pattuita non sia determinante. I contratti senza costituzione di capitale quali ad esempio le rendite di invalidità non sono considerati contratti assicurativi di rendita.

Art. 18 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore maturato

La LCA ammette il principio di divisibilità del premio, secondo cui se un contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto (art. 24 LCA). Qualora il premio sia stato riscosso anticipatamente per l’intero anno assicurativo, lo scioglimento del contratto prima della scadenza comporta un obbligo di rimborso del premio. Secondo l’articolo 18 OSAIn, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (una società di assicurazione specifica conformemente al n. marg. 26 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC) può trattare i premi da rimborsare di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegati a investimenti di capitale come componente

22 RS 961.011

23 RS 221.229.1

24 Cfr. DTF 2C_596/2007 del 24.6.2008.