Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
del valore maturato ai sensi del numero marginale 75 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC e di conseguenza comunicare eventualmente l’intero importo corrisposto (valore di riscatto compresi i premi non utilizzati).
Tale regolamentazione corrisponde a quella applicata nel quadro dell’Accordo FATCA.25
Art. 19 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita
Cpv. 1
La sezione I parte A punto 4 dello SCC prevede che si debba comunicare il «valore» di un conto finanziario. Se da un lato il numero marginale 75 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC contiene disposizioni dettagliate per le assicurazioni con diritto di riscatto, dall’altro mancano indicazioni concrete per le assicurazioni di rendita. All’articolo 19 OSAIn vengono stabilite le necessarie regolamentazioni.
Pertanto, secondo il capoverso 1 per valore di riscatto di un’assicurazione di rendita ai fini dell’accordo applicabile si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione stabilito conformemente all’articolo 91 LCA. Questo valore serve anche da base di calcolo per l’imposta svizzera sulla sostanza, ed è un’informazione in possesso dell’assicuratore. Come giorno di riferimento per il calcolo del valore di riscatto si può utilizzare in alternativa il valore alla fine dell’anno civile o quello alla fine dell’anno assicurativo.
Il capoverso 1 prevede inoltre che nel caso delle assicurazioni di rendita con costituzione di capitale il valore di riscatto sia pari a zero se l’assicurazione non è ancora o non è più riscattabile (lett. a). Hanno un valore di riscatto pari a zero anche le assicurazioni di rendita senza rimborso dei premi in caso di decesso, che consentono la costituzione di capitale ma non sono riscattabili (lett. b).
Cpv. 2
In alternativa a quanto disciplinato al capoverso 1, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (una società di assicurazioni specificata conformemente al n. marg. 26 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC) può utilizzare come valore da comunicare la riserva matematica d’inventario. Si tratta in questo caso di un valore definito su base attuariale.26
Art. 20 Valuta della comunicazione
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nelle informazioni comunicate la valuta in cui sono espressi gli importi (cpv. 1). Al capoverso 2 sono elencate le valute disponibili.
Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
Le disposizioni della sezione 7 si basano sulla norma di delega dell’articolo 11 capoverso 10 LSAI, prevista al fine di garantire normative praticabili per tutti i rami del settore finanziario e tutti i tipi di conto che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI.27
Art. 21 Apertura di nuovi conti
Cpv. 1
L’articolo 11 capoverso 9 LSAI prevede che un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione blocchi tutti i movimenti del conto se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l’accordo applicabile e la LSAI. Per avere tutte le informazioni di cui necessitano, al momento dell’apertura del conto gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono chiedere al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo sull’ente un’autocertificazione. Dalle prime esperienze fatte dai cosiddetti early adopters è emerso che in molti casi i titolari dei conti o le persone che esercitano il controllo sull’ente non conoscono i propri numeri d’identificazione fiscale. È lecito supporre quindi che anche la necessaria autocertificazione sarà regolarmente consegnata agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione senza l’indicazione di un numero d’identi-
25 Cfr. § 1.1471-5(b)(3)(vii)(C)(3) delle disposizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense.
26 Cfr. la circolare 2016/6 della FINMA «Assicurazione sulla vita» del 3.12.2015, pag. 19 n. marg. 6.
27 Cfr. il messaggio relativo alla LSAI, FF 2015 4528.